Art. 5 “(Istruzioni) e art. 7 (pubblicità delle apparecchiature)”

Prevedono una serie di incombenze per il produttore ed il commerciante al fine di garantire

al consumatore tutte le informazioni utili sia riguardo alle apparecchiature (prestazioni, risul-

tati, etc.) e sia riguardo alla corretta gestione.

Art. 6 “(Installazione, collaudo e manutenzione)

Prevede il rispetto del D.M. 37/2008 che obbliga l’affidamento di progettazione, installazio-

ne e collaudo delle apparecchiature ad imprese abilitate, con rilascio di dichiarazione di

conformità.

Art. 10 “(Sanzioni)”

Le sanzioni per chi viola le disposizioni del presente decreto sono molto più severe del D.M.

443/90, passando dalla sanzione amministrativa con ritiro del prodotto dal mercato, fino a

sanzioni penali;

I controlli sono affidati alle Regioni secondo quanto previsto da un apposito accordo che verrà

redatto dopo la pubblicazione del Decreto.

Decreto del Ministero della Salute 6 aprile 2004, n. 174

"Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che pos-

sono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trat-

tamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al

consumo umano"

Decreto che stabilisce i requisiti dei materiali che possono venire a contatto con acqua desti-

nata al consumo umano utilizzati negli impianti fissi, al fine di evitare l’alterazione dell’ac-

qua stessa, sia conferendole un carattere nocivo, sia modificandone sfavorevolmente le carat-

teristiche organolettiche, fisiche, chimiche e microbiologiche.

Il Decreto si applica alla realizzazione di impianti nuovi e alle operazioni di sostituzione per

manutenzione di impianti esistenti.

Vengono definite le caratteristiche di molti materiali metallici, plastici ed altri e vengono date

le disposizioni per l’inserimento di nuovi materiali nelle liste di accettazione.

Questo Decreto si collega al punto 2 dell’articolo 9 del DL 31/01, il quale indica la necessità

di emanazione di un documento che indichi le caratteristiche dei materiali a contatto con

acqua destinata al consumo umano al fine di evitare la contaminazione dell’acqua stessa.

Norma UNI-CTI 8065

"Trattamento dell’acqua negli impianti termici ad uso civile"

Norma tecnica che definisce le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche delle acque impiega-

te negli impianti termici ad uso civile, descrive gli impianti di trattamento dell’acqua ed illu-

stra le modalità di controllo e le relative frequenze.

La presente norma interessa, in questo ambito, la produzione di acqua calda sanitaria che, a

partire dall’entrata in vigore del DL 31/01 è considerata acqua destinata al consumo umano

indipendentemente dal valore di temperatura.

Scopo della norma è quello di fissare i limiti per l’acqua al fine di ottimizzare i rendimenti e

la sicurezza degli impianti, preservarli nel tempo, assicurare regolarit

à di funzionamento

anche alle apparecchiature ausiliarie e minimizzare i consumi energetici.

Viene considerato che l’acqua destinata all’alimentazione degli impianti termici ad uso civile

abbia, prima del trattamento, caratteristiche analoghe a quelle di un’acqua potabile e che

nessuno dei trattamenti previsti possa, per la produzione di acqua calda sanitaria, impedirne

l’eventuale uso alimentare.

In particolare, per gli impianti di produzione acqua calda sanitaria, viene prevista l’installa-

zione di un filtro di sicurezza a protezione dell’impianto e, a valle, si può installare un siste-

ma di addolcimento e/o di dosaggio automatico proporzionale di condizionanti chimici (anti-

corrosivi e/o stabilizzanti della durezza di tipo alimentare).

Gli impianti di trattamento e i punti di iniezione dovranno essere a monte del produttore di

acqua calda sanitaria.

Le tipologie di trattamento previste sono le seguenti:

G

fino a 25°f di durezza temporanea dell’acqua si possono impiegare sia l’addolcimento che

il condizionamento chimico;

G

oltre i 25°f di durezza temporanea è obbligatorio l’addolcimento;

G

ove necessario, l’addolcimento sarà integrato dal condizionamento chimico.

Norma UNI 9182

"Impianti di alimentazione e distribuzione d’acqua fredda e calda"

Norma tecnica che indica i requisiti delle reti di distribuzione d’acqua calda e fredda negli

impianti civili.

Per quanto riguarda l’acqua potabile, che in un edificio con presenza continuativa di perso-

ne deve sempre essere disponibile, la norma fornisce indicazioni per le reti di distribuzione

dell’acqua fredda al fine di garantire l’osservanza delle norme d’igiene ed assicurarne il cor-

retto funzionamento nel tempo.

Per quanto riguarda la distribuzioni d’acqua calda, valendo oggi il DL 31/01 che non pone

un limite di temperatura alla potabilità dell’acqua, valgono le stesse indicazioni previste per

l’acqua fredda.

I trattamenti dell’acqua sono previsti al fine di soddisfare i seguenti obiettivi:

G

igienicità;

G

eliminazione di depositi ed incrostazioni;

G

protezione contro le corrosioni.

Igienicità

L’acqua va trattata in tutti i casi nei quali vi sia il pericolo della presenza di sostanze inqui-

nanti che le tolgono le caratteristiche di potabilità.

Eliminazione di depositi ed incrostazioni

L’acqua va trattata in tutti i casi nei quali la presenza di sostanze incrostanti, di ferro, di man-

ganese od altro può determinare a freddo o a caldo, l’otturazione progressiva delle tubazio-

ni, il blocco degli organi d’intercettazione, l’impedimento dello scambio termico od altri feno-

meni ancora.

Protezione contro le corrosioni

L’acqua va trattata in tutti i casi nei quali le sue caratteristiche sono tali da determinare, in

relazione anche alla tipologia dell’impianto ed alla temperatura di esercizio, fenomeni di cor-

rosione nei componenti della distribuzione.

Tutti i sistemi di trattamento, qualunque tipo di sostanze utilizzino, solide, liquide o gassose,

devono essere tali da mantenere le caratteristiche dell’acqua potabile, devono avere il più

alto grado di affidabilità e non devono essere in contrasto con quanto stabilito dalle Autorità

competenti.

Inoltre viene indicato che ogni distribuzione d’acqua potabile, prima di essere utilizzata, deve

essere sottoposta ad un trattamento di pulizia e disinfezione da effettuarsi nei seguenti modi:

G

prelavaggio del sistema per l’eliminazione della sporcizia e dei materiali estranei prima

che siano posti in opera i rubinetti di erogazione;

G

lavaggio prolungato ad impianto ultimato, con rubinetterie ed apparecchi sanitari installati, in

preparazione all’operazione di disinfezione;

G

disinfezione mediante l’immissione nella rete di cloro gassoso o miscela di acqua e cloro

gassoso o soluzione di ipoclorito di calcio;

G

risciacquo finale con acqua potabile sino a quando il fluido scaricato non assume le carat-

teristiche chimiche e batteriologice dell’acqua di alimentazione.

Il processo di disinfezione va ripetuto tutte le volte che la distribuzione venga modificata o

estesa.

D.P.R. n. 59 del 02/04/2009

Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 ago-

sto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico

in edilizia.

Estratto del decreto all’Art. 14 relativo al trattamento dell’acqua a servizio di impianti termici:

Art. 14.

Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3

del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di edifici di nuova

costruzione e ristrutturazione di edifici esistenti, previsti dal decreto legislativo all’articolo 3,

comma 2, lettere a), b) e c), numero 1), limitatamente alle ristrutturazioni totali, e nel caso di

nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, di

cui alla lettera c), numeri 2) e 3), fermo restando quanto prescritto per gli impianti di potenza

complessiva maggiore o uguale a 350 kW all’articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente

della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è prescritto:

a) in assenza di produzione di acqua calda sanitaria ed in presenza di acqua di alimentazione

dell’impianto con durezza temporanea maggiore o uguale a 25 gradi francesi:

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