Acqua sanitaria

D.L. n. 31 del 2 febbraio 2001

“Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità

delle acque destinate al consumo umano”

Decreto legislativo di attuazione della Direttiva comunitaria 98/83/CE che si occupa dei

requisiti chimici e microbiologici dell’acqua destinata al consumo umano. Entrato in vigore il

25 dicembre del 2003 sostituisce, in Italia, il DPR 236/88.

Definisce le acque destinate al consumo umano come le acque trattate o non trattate utiliz-

zate ad uso potabile, per la preparazione dei cibi e delle bevande e per altri usi domestici

indipendentemente dall’origine e dal sistema di fornitura (rete di distribuzione, cisterne, bot-

tiglie o contenitori).

Sono ugualmente considerate acque destinate al consumo umano quelle utilizzate in un’im-

presa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l’immissione sul

mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano.

Definisce il punto di consegna (normalmente il contatore) come delimitazione tra la rete di

distribuzione esterna e quella interna.

Le acque si definiscono conformi al presente Decreto quando vengono rispettati i requisiti mini-

mi dei parametri previsti nell’Allegato I.

I valori dei parametri devono essere rispettati nei seguenti punti:

G

per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto in cui fuoriescono dai

rubinetti utilizzati per il consumo umano;

G

per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui fuoriescono dalla cisterna;

G

per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano,

nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori (modificato dal DL 27/02);

G

per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto in cui sono utilizzate nell’im-

presa.

All’Articolo 9 del presente Decreto viene indicato che nessuna sostanza o materiale utilizzato

per la realizzazione di nuovi impianti di preparazione o distribuzione di acqua destinata al

consumo umano, così come per l’adeguamento di quelli esistenti, deve rilasciare i propri costi-

tuenti od impurezze ad essi legate in quantità superiore ai limiti previsti.

Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 27

"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio

2001, n. 31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE

relativa alla qualità delle acque destinate al consumo

umano"

Decreto che modifica il precedente DL 31/01 e ne corregge il testo in alcuni punti.

In particolare vengono modificati alcuni dei punti di rispetto dei parametri:

G

per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto di consegna ovvero, ove

sconsigliabile per difficoltà tecniche o pericolo di inquinamento del campione, in un punto

prossimo della rete di distribuzione rappresentativo e nel punto in cui queste fuoriescono dai

rubinetti utilizzati per il consumo umano;

G

per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano,

nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori e nelle confezioni in fase di

commercializzazione o comunque di messa a disposizione per il consumo.

Inoltre viene estesa la figura del Gestore del servizio idrico integrato comprendendo anche

“chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi o cisterne, fisse o mobili”.

Vengono inoltre modificati alcune delle indicazioni contenute nell’Allegato I, relativamente ai

parametri degli ioni nitrito e nitrato, al parametro del disinfettante residuo ed al parametro

del pH.

Decreto Ministero Salute n. 25 del 7.02.2012

“Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al

trattamento dell'acqua destinata al consumo umano”

Il Decreto supera il DM 443/90, attualizzando il nuovo documento ai riferimenti legislativi

cogenti:

G

D.L. n. 31 del 2.2.2001 e s.m.i. in materia di qualità dell’acqua destinata al consumo

umano che supera il DPR 236/88.

G

D.M. 174/04 riguardante i prodotti a contatto con acqua potabile.

Inoltre è stata recepita in Italia una ricca legislazione Europea in ambito alimentare, a tute-

la del consumatore e del libero scambio delle merci all’interno dell’U.E. (es. Trattato di

Roma).

Sono stati prodotti dal comitato CEN 10 standard tecnici volontari Europei (EN) che hanno

automaticamente sostituito tutte le equivalenti norme nazionali (UNI, DIN, AFNOR, BSI etc.)

e che oggi costituiscono una affidabile garanzia di qualità tecnica.

Peraltro molte apparecchiature non erano prese in considerazione dal D.M. 443/90 a segui-

to dello sviluppo tecnologico del settore come ad esempio la Nanofiltrazione, la Ultrafiltrazione,

la E.D.I., etc.

Cosa cambia il nuovo decreto

Si applica alle apparecchiature per il trattamento dell’acqua destinata al consumo umano, sia

in ambito domestico, sia non domestico. Sono però escluse le apparecchiature destinate al

trattamento dell’acqua potabile impiegate nelle varie fasi del ciclo lavorativo dell’industria

alimentare (secondo regolamento CE 178/2002).

Dove si applica

Alle abilitazioni residenziali, ai Condomini/Residenze, agli uffici, alberghi, tutte le attività

private non ad uso pubblico (es. Studi dentistici, negozi non alimentari, etc.), alle scuole, agli

ospedali / Strutture ricettive in genere, luoghi di culto e luoghi ricreativi non alimentari (es.

cinema).

Dove non si applica

G

Agli impianti tecnologici (es. circuiti di riscaldamento, raffreddamento, umidificazione);

G

Elettrodomestici quali lavatrici, lavastoviglie, macchine da caffè;

G

Alle imprese alimentari come definite dal regolamento CE 178/2002, ai bar, mense, risto-

ranti, imprese che producono, trattano e/o immettono sul mercato prodotti alimentari;

G

Alle fontane pubbliche/chioschi dell’acqua.

Che cosa prevede

G

Che l’acqua trattata in uscita dalle apparecchiature di trattamento acqua sia sempre confor-

me alla legislazione di riferimento = D.L. n. 31/2001 e s.m.i..

G

Che tutte le apparecchiature siano realizzate nel rispetto del D.M. 174/04, per quanto

riguarda i materiali in contatto con acqua potabile.

G

Che tutte le apparecchiature rispettino i requisiti di sicurezza generali e specifici della legi-

slazione vigente e futura. (es. rispetto delle norme armonizzate CE attuali (Direttiva bassa

tensione/rumorosità/compatibilità elettromagnetica) e future (Es. norme tecniche armoniz-

zate secondo mandato M136).

G

Il rispetto del codice del consumo per quanto riguarda le prestazioni del prodotto e gli argo-

menti di vendita. Non sarà più possibile vendere prodotti che non abbiano delle prestazioni

garantite e riferite a letteratura scientifica internazionale quali standard nazionali, interna-

zionali, pubblicazioni e linee guida OMS;

G

Una chiara descrizione del prodotto, delle sue prestazioni, della gestione e manutenzione,

per rendere consapevole il consumatore sulla scelta fatta e sulle incombenze che ne derivano.

Cosa non prevede il decreto

L’obbligo per i produttori di mettere in commercio apparecchiature con caratteristiche tecni-

che definite e limitate;

L’obbligo di sottoporre ad autorizzazione preventiva alla vendita i filtri compositi.

Alcuni articoli fondamentali del DM 25/02

Art. 4 “Requisiti generali e specifici delle apparecchiature e dei materiali che vengono a con-

tatto con l’acqua”

Prevede che l’acqua trattata sia sempre conforme al D.L. n. 31/2001 per tutta la vita del-

l’apparecchiatura, sia consentendo all’utente di prelevare campioni di acqua prima e dopo il

trattamento per eseguirne il controllo e l’analisi, sia fornendo tramite il produttore, procedu-

re per capire se ci sono problemi di funzionamento.

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