1) un trattamento chimico di condizionamento per impianti di potenza nominale del focola-

re complessiva minore o uguale a 100 kW;

2) un trattamento di addolcimento per impianti di potenza nominale del focolare complessi-

va compresa tra 100 e 350 kW;

b) nel caso di produzione di acqua calda sanitaria le disposizioni di cui alla lettera a), nume-

ri 1) e 2), valgono in presenza di acqua di alimentazione dell’impianto con durezza tempo-

ranea maggiore di 15 gradi francesi. Per quanto riguarda i predetti trattamenti si fa riferi-

mento alla norma tecnica UNI 8065

Riscaldamento

Legge 9 gennaio 1991, n. 10

“Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in

materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e

di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”

Legge che delinea i principi generali per il miglioramento dei processi di trasformazione del-

l’energia, di riduzione dei consumi e di compatibilità ambientale a parità di servizio reso e

di qualità della vita.

La legge si applica ai consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la

destinazione d’uso.

D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412

“Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazio-

ne, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli

edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attua-

zione dell'art.4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n.10”

Regolamento attuativo della Legge 10/91 che riporta i requisiti degli impianti tecnologici desti-

nati alla climatizzazione degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda per usi igieni-

ci e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprenden-

ti i sistemi di produzione, distribuzione e

utilizzazione del calore nonché gli organi di rego-

lazione e di controllo.

Per gli impianti termici di nuova installazione con potenza complessiva superiore o uguale a

350 kW, viene prescritta l'applicazione della norma tecnica UNI 8065, relativa ai sistemi di trat-

tamento dell'acqua.

Norma UNI-CTI 8065

“Trattamento dell’acqua negli impianti termici ad uso civile”

Per gli impianti di riscaldamento, la Norma UNI-CTI 8065 prevede l’adozione dei seguenti

trattamenti:

G

in tutti gli impianti è necessario prevedere un condizionamento chimico;

G

pergliimpiantidipotenzamaggioredi350kW(300.000kcal/h)ènecessarioinstallare

un filtro di sicurezza (consigliabile comunque) e, se l’acqua ha una durezza totale maggio-

re di 15°f, un addolcitore per riportare la durezza entro il limite di 15°f;

G

per gli impianti di riscaldamento con potenza minore di 350 kW, se l’acqua di riempimento

o rabbocco ha durezza minore di 35°f l’addolcimento può essere sostituito da idoneo condi-

zionamento chimico.

I condizionanti chimici previsti dalla Norma sono divisi per tipo di azione effettuata.

D.P.R. n. 59 del 02/04/2009

Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19

agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento ener-

getico in edilizia.

Estratto del decreto all’Art. 14 relativo al trattamento dell’acqua a servizio di impianti termici:

Art. 14.

Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo

3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di edifici di nuova

costruzione e ristrutturazione di edifici esistenti, previsti dal decreto legislativo all’articolo 3,

comma 2, lettere a), b) e c), numero 1), limitatamente alle ristrutturazioni totali, e nel caso di

nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, di

cui alla lettera c), numeri 2) e 3), fermo restando quanto prescritto per gli impianti di potenza

complessiva maggiore o uguale a 350 kW all’articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente

della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è prescritto:

a) in assenza di produzione di acqua calda sanitaria ed in presenza di acqua di alimenta-

zione dell’impianto con durezza temporanea maggiore o uguale a 25 gradi francesi:

1) un trattamento chimico di condizionamento per impianti di potenza nominale del focolare

complessiva minore o uguale a 100 kW;

2) un trattamento di addolcimento per impianti di potenza nominale del focolare complessiva

compresa tra 100 e 350 kW;

b) nel caso di produzione di acqua calda sanitaria le disposizioni di cui alla lettera a), nume-

ri 1) e 2), valgono in presenza di acqua di alimentazione dell’impianto con durezza tempo-

ranea maggiore di 15 gradi francesi. Per quanto riguarda i predetti trattamenti si fa riferi-

mento alla norma tecnica UNI 8065

Installazione

Decreto del Ministero dello Sviluppo economico

22 gennaio 2008, n. 37 - Regolamento concernente l’attua-

zione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della

Legge n. 248 del 2-12-2005, recante riordino delle disposi-

zioni in materia di attività di installazione degli impianti

all’interno degli edifici (pubblicato nella G.U. n. 61 del 12-

3-2008 - in vigore dal 27-3-2008).

Il Decreto si applica agli impianti elettrici ed idraulici per tutti gli edifici,

indipen-

dentemente dalla loro destinazione ed uso.

La Legge prevede che gli impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento,

di refrigerazione e gli impianti idrico sanitari di qualsiasi natura e specie, occorre: un pro-

getto e l’osservanza delle normative più rigorose; in particolare i progetti di tali impianti

devono essere elaborati secondo la regola d’arte, le normative UNI/CEI oppure di altri enti

di normazione, appartenenti all’Unione Europea.

Tutti gli impianti prima citati devono quindi prevedere un corretto trattamento dell’acqua in

accordo con la norma UNI CTI 8065 - “trattamento dell’acqua negli impianti termici ad uso

civile”; oltre che con la norma UNI 9182 “Impianti di distribuzione d’acqua calda e fredda.

Criteri di progettazione, collaudo e gestione”.

Tutti i suddetti impianti devono essere installati da imprese qualificate che li realizzino sem-

pre secondo la normativa vigente e le norme UNI/CEI o di altri organismi europei.

Al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiara-

zione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme. Di tale dichiarazione,

sottoscritta dal titolare dell’impresa installatrice, faranno parte integrante la relazione con-

tenente la tipologia dei materiali impiegati

nonché ove previsto, il progetto.

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