1) un trattamento chimico di condizionamento per impianti di potenza nominale del focola-
re complessiva minore o uguale a 100 kW;
2) un trattamento di addolcimento per impianti di potenza nominale del focolare complessi-
va compresa tra 100 e 350 kW;
b) nel caso di produzione di acqua calda sanitaria le disposizioni di cui alla lettera a), nume-
ri 1) e 2), valgono in presenza di acqua di alimentazione dell’impianto con durezza tempo-
ranea maggiore di 15 gradi francesi. Per quanto riguarda i predetti trattamenti si fa riferi-
mento alla norma tecnica UNI 8065
Legge 9 gennaio 1991, n. 10
“Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in
materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e
di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”
Legge che delinea i principi generali per il miglioramento dei processi di trasformazione del-
l’energia, di riduzione dei consumi e di compatibilità ambientale a parità di servizio reso e
di qualità della vita.
La legge si applica ai consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la
destinazione d’uso.
D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412
“Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazio-
ne, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli
edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attua-
zione dell'art.4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n.10”
Regolamento attuativo della Legge 10/91 che riporta i requisiti degli impianti tecnologici desti-
nati alla climatizzazione degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda per usi igieni-
ci e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprenden-
ti i sistemi di produzione, distribuzione e
utilizzazione del calore nonché gli organi di rego-
lazione e di controllo.
Per gli impianti termici di nuova installazione con potenza complessiva superiore o uguale a
350 kW, viene prescritta l'applicazione della norma tecnica UNI 8065, relativa ai sistemi di trat-
tamento dell'acqua.
Norma UNI-CTI 8065
“Trattamento dell’acqua negli impianti termici ad uso civile”
Per gli impianti di riscaldamento, la Norma UNI-CTI 8065 prevede l’adozione dei seguenti
trattamenti:
G
in tutti gli impianti è necessario prevedere un condizionamento chimico;
G
pergliimpiantidipotenzamaggioredi350kW(300.000kcal/h)ènecessarioinstallare
un filtro di sicurezza (consigliabile comunque) e, se l’acqua ha una durezza totale maggio-
re di 15°f, un addolcitore per riportare la durezza entro il limite di 15°f;
G
per gli impianti di riscaldamento con potenza minore di 350 kW, se l’acqua di riempimento
o rabbocco ha durezza minore di 35°f l’addolcimento può essere sostituito da idoneo condi-
zionamento chimico.
I condizionanti chimici previsti dalla Norma sono divisi per tipo di azione effettuata.
D.P.R. n. 59 del 02/04/2009
Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento ener-
getico in edilizia.
Estratto del decreto all’Art. 14 relativo al trattamento dell’acqua a servizio di impianti termici:
Art. 14.
Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo
3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di edifici di nuova
costruzione e ristrutturazione di edifici esistenti, previsti dal decreto legislativo all’articolo 3,
comma 2, lettere a), b) e c), numero 1), limitatamente alle ristrutturazioni totali, e nel caso di
nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, di
cui alla lettera c), numeri 2) e 3), fermo restando quanto prescritto per gli impianti di potenza
complessiva maggiore o uguale a 350 kW all’articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è prescritto:
a) in assenza di produzione di acqua calda sanitaria ed in presenza di acqua di alimenta-
zione dell’impianto con durezza temporanea maggiore o uguale a 25 gradi francesi:
1) un trattamento chimico di condizionamento per impianti di potenza nominale del focolare
complessiva minore o uguale a 100 kW;
2) un trattamento di addolcimento per impianti di potenza nominale del focolare complessiva
compresa tra 100 e 350 kW;
b) nel caso di produzione di acqua calda sanitaria le disposizioni di cui alla lettera a), nume-
ri 1) e 2), valgono in presenza di acqua di alimentazione dell’impianto con durezza tempo-
ranea maggiore di 15 gradi francesi. Per quanto riguarda i predetti trattamenti si fa riferi-
mento alla norma tecnica UNI 8065
Decreto del Ministero dello Sviluppo economico
22 gennaio 2008, n. 37 - Regolamento concernente l’attua-
zione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della
Legge n. 248 del 2-12-2005, recante riordino delle disposi-
zioni in materia di attività di installazione degli impianti
all’interno degli edifici (pubblicato nella G.U. n. 61 del 12-
3-2008 - in vigore dal 27-3-2008).
Il Decreto si applica agli impianti elettrici ed idraulici per tutti gli edifici,
indipen-
dentemente dalla loro destinazione ed uso.
La Legge prevede che gli impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento,
di refrigerazione e gli impianti idrico sanitari di qualsiasi natura e specie, occorre: un pro-
getto e l’osservanza delle normative più rigorose; in particolare i progetti di tali impianti
devono essere elaborati secondo la regola d’arte, le normative UNI/CEI oppure di altri enti
di normazione, appartenenti all’Unione Europea.
Tutti gli impianti prima citati devono quindi prevedere un corretto trattamento dell’acqua in
accordo con la norma UNI CTI 8065 - “trattamento dell’acqua negli impianti termici ad uso
civile”; oltre che con la norma UNI 9182 “Impianti di distribuzione d’acqua calda e fredda.
Criteri di progettazione, collaudo e gestione”.
Tutti i suddetti impianti devono essere installati da imprese qualificate che li realizzino sem-
pre secondo la normativa vigente e le norme UNI/CEI o di altri organismi europei.
Al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiara-
zione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme. Di tale dichiarazione,
sottoscritta dal titolare dell’impresa installatrice, faranno parte integrante la relazione con-
tenente la tipologia dei materiali impiegati
nonché ove previsto, il progetto.
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