All’interno del decreto vengono fissate le regole per i controlli
,
la loro periodicità e i requisiti per i tecnici abilitati a effettuarli
.
I controlli e le eventuali manutenzioni devono infatti essere
effettuati da personale (o ditte) specializzate e riconosciute a
i
dell’impianto con la finalità di garantire una piena efficienz
a
energetica dell’impianto e riguardano in particolare il
sottosistema di generazione, la presenza e la funzionalità dei
sistemi di regolazione della temperatura di centrale e local
e
nei locali climatizzati e la presenza e la funzionalità dei sistemi
di trattamento dell’acqua. Gli interventi di manutenzione e
controllo hanno la duplice funzione di garantire la sicurezza d
a
una parte e nel contempo mantenere un impianto efficient
e
nel tempo per avere una «bolletta meno cara».
Periodicità dei controlli di efficienza energetica su impianti d
i
climatizzazione invernale di potenza termica utile maggiori
di 10 kW e su impianti di climatizzazione estiva di potenza
termica utile nominale maggiore di 12 kW.
Anche rispetto alle figure dei tecnici addetti alle ispezioni si
stabiliscono precise regole e, in particolare, questi dovranno
essere diversi da quelli coinvolti nella progettazione
,
installazione e manutenzione degli impianti termici
e
devono disporre necessariamente di conoscenze tecniche,
professionali e normative
.
procedimenti distinti:
•
quelle operazioni utili a preservare nel tempo la sicurezz
a
e l’efficienza dell’impianto. Gli installatori e i manutentor
i
devono definire e dichiarare esplicitamente al committent
e
o all’utente in forma scritta e facendo sempre riferimento
alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto
o del fabbricante degli apparecchi quali sono le operazion
i
di manutenzione di cui necessita l’impianto e con qual
e
frequenza tali operazioni devono essere eseguite. A fine
lavoro il manutentore ha l’obbligo di rilasciare un report
della manutenzione compilando il libretto di impianto nelle
parti dedicate. L’intervento di manutenzione, compreso il
report che ne deriva non coincide necessariamente con il
controllo di efficienza energetica.
•
Il controllo di efficienza energetica dell’impiant
o
completato dalla redazione del Rapporto di Controllo
è
obbligatorio per legge e deve avvenire con la cadenz
a
riportata nella tabella precedente (Allegato A, articolo 8,
commi 1, 2 e 5) e deve essere eseguito in concomitanza
delle operazioni di ordinaria manutenzione
.
Tipologia impianto
Alimentazione
Potenza termica (1) [KW
]
Cadenza controlli d
i
e
fficienza energetica
(anni
)
Rapporto di controllo d
i
e
fficienza energetica (2)
Generatori alimentati
a
combustione liquido
o
solid
o
10<P<100
2
Rapporto tipo 1
Impianti con generatore di
calore a fiamm
a
P≥100
1
10<P<100
4
Generatori alimentati
a
gas, metano o GPL
Rapporto tipo 1
P≥100
2
Macchine frigorifere
e/o pompe di calore
a
compressione di vapore
ad azionamento elettrico
e macchine frigorifer
e
e/o pompe di calore ad
assorbimento a fiamm
a
dirett
a
12<P<100
4
Rapporto tipo 2
P≥100
2
Impianti con macchine
frigorifere/pompe di
calore
Pompe di calore a
compressione di
vapore azionate d
a
motore endotermic
o
P≥12
4
Rapporto tipo 2
Pompe di calore ad
assorbimento alimentat
e
con energia termic
a
P≥12
2
Rapporto tipo 2
Impianti alimentat
i
da teleriscaldament
o
Sottostazione d
i
scambio termico da
rete ad utenza
P>10
4
Rapporto tipo
3
Microcogenerazione
Pel<50
4
Rapporto tipo
4
Impianti cogenerativi
Unità cogenerative
Pel≥50
2
Rapporto tipo
4
P - Potenza termica utile nominal
e
Pel - Potenza elettrica nominale
(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.
(2) I rapporti di controllo di efficienza energetica, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche sono emanati, aggiornati e caratterizzat
i
da una numerazione progressiva che li identifica, con decreto del Ministero dello sviluppo economico entro il 1° gennaio 2013, come previsto all’articolo 7,
comma 6.