C

NORMATIVA PER IMPIANTI TERMIC

I

D.P.R. 74/2013

PERIODICITÀ DEI CONTROLLI DI EFFICIENZA

ENERGETICA DELL’IMPIANTO E TECNICI ABILITAT

I

All’interno del decreto vengono fissate le regole per i controlli

,

la loro periodicità e i requisiti per i tecnici abilitati a effettuarli

.

I controlli e le eventuali manutenzioni devono infatti essere

effettuati da personale (o ditte) specializzate e riconosciute a

i

sensi del D.M. 37/2008 e secondo le istruzioni del produttore

dell’impianto con la finalità di garantire una piena efficienz

a

energetica dell’impianto e riguardano in particolare il

sottosistema di generazione, la presenza e la funzionalità dei

sistemi di regolazione della temperatura di centrale e local

e

nei locali climatizzati e la presenza e la funzionalità dei sistemi

di trattamento dell’acqua. Gli interventi di manutenzione e

controllo hanno la duplice funzione di garantire la sicurezza d

a

una parte e nel contempo mantenere un impianto efficient

e

nel tempo per avere una «bolletta meno cara».

ALLEGATO A (ARTICOLO 8, COMMI 1, 2 E 5)

Periodicità dei controlli di efficienza energetica su impianti d

i

climatizzazione invernale di potenza termica utile maggiori

di 10 kW e su impianti di climatizzazione estiva di potenza

termica utile nominale maggiore di 12 kW.

Anche rispetto alle figure dei tecnici addetti alle ispezioni si

stabiliscono precise regole e, in particolare, questi dovranno

essere diversi da quelli coinvolti nella progettazione

,

installazione e manutenzione degli impianti termici

e

devono disporre necessariamente di conoscenze tecniche,

professionali e normative

.

Da sottolineare che manutenzione dell’impianto e controll

o

dell’efficienza energetica di un impianto termico sono due

procedimenti distinti:

La manutenzione di impianto termico: è data da tutt

e

quelle operazioni utili a preservare nel tempo la sicurezz

a

e l’efficienza dell’impianto. Gli installatori e i manutentor

i

devono definire e dichiarare esplicitamente al committent

e

o all’utente in forma scritta e facendo sempre riferimento

alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto

o del fabbricante degli apparecchi quali sono le operazion

i

di manutenzione di cui necessita l’impianto e con qual

e

frequenza tali operazioni devono essere eseguite. A fine

lavoro il manutentore ha l’obbligo di rilasciare un report

della manutenzione compilando il libretto di impianto nelle

parti dedicate. L’intervento di manutenzione, compreso il

report che ne deriva non coincide necessariamente con il

controllo di efficienza energetica.

Il controllo di efficienza energetica dell’impiant

o

completato dalla redazione del Rapporto di Controllo

è

obbligatorio per legge e deve avvenire con la cadenz

a

riportata nella tabella precedente (Allegato A, articolo 8,

commi 1, 2 e 5) e deve essere eseguito in concomitanza

delle operazioni di ordinaria manutenzione

.

Tipologia impianto

Alimentazione

Potenza termica (1) [KW

]

Cadenza controlli d

i

e

fficienza energetica

(anni

)

Rapporto di controllo d

i

e

fficienza energetica (2)

Generatori alimentati

a

combustione liquido

o

solid

o

10<P<100

2

Rapporto tipo 1

Impianti con generatore di

calore a fiamm

a

P≥100

1

10<P<100

4

Generatori alimentati

a

gas, metano o GPL

Rapporto tipo 1

P≥100

2

Macchine frigorifere

e/o pompe di calore

a

compressione di vapore

ad azionamento elettrico

e macchine frigorifer

e

e/o pompe di calore ad

assorbimento a fiamm

a

dirett

a

12<P<100

4

Rapporto tipo 2

P≥100

2

Impianti con macchine

frigorifere/pompe di

calore

Pompe di calore a

compressione di

vapore azionate d

a

motore endotermic

o

P≥12

4

Rapporto tipo 2

Pompe di calore ad

assorbimento alimentat

e

con energia termic

a

P≥12

2

Rapporto tipo 2

Impianti alimentat

i

da teleriscaldament

o

Sottostazione d

i

scambio termico da

rete ad utenza

P>10

4

Rapporto tipo

3

Microcogenerazione

Pel<50

4

Rapporto tipo

4

Impianti cogenerativi

Unità cogenerative

Pel≥50

2

Rapporto tipo

4

P - Potenza termica utile nominal

e

Pel - Potenza elettrica nominale

(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.

(2) I rapporti di controllo di efficienza energetica, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche sono emanati, aggiornati e caratterizzat

i

da una numerazione progressiva che li identifica, con decreto del Ministero dello sviluppo economico entro il 1° gennaio 2013, come previsto all’articolo 7,

comma 6.

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