«Regolamento recante definizione dei criteri generali i
n
materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzion
e
e ispezione degli impianti termici per la climatizzazion
e
invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqu
a
calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comm
a
1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
.
Con il D.P.R. 74/2013 l’Italia si adegua alla normativa europe
a
in tema di esercizio, controllo, ispezione e manutenzione
degli impianti termici per la climatizzazione invernale, i
l
raffrescamento estivo e la preparazione dell’acqua calda per
usi igienici sanitari. Il provvedimento fissa, inoltre, le regol
e
anche per la cadenza dei controlli e l’adeguamento in termini
di efficienza degli impianti, i requisiti delle figure e degl
i
organismi che possono occuparsi delle ispezioni, i limiti per
i
valori delle temperature ambiente
.
Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazion
e
invernale, la media ponderata delle temperature dell’aria,
misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unit
à
immobiliare, non deve superare determinati valori, così
come non deve essere inferiore a determinati valori durante
il funzionamento dell’impianto di climatizzazione estiva per
i
singoli ambienti raffrescati. I valori definiti dal decreto sono di
seguito riportati:
Riscaldament
o
18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività
industriali, artigianali e assimilabili;
20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
Raffrescament
o
La temperatura media ponderata non deve essere minore di
26°C - 2°C di tolleranza per tutti gli edifici
.
Il mantenimento della temperatura dell’aria negli ambienti
entro i limiti fissati, deve essere ottenuto con accorgiment
i
che non comportino spreco di energia. In base a quant
o
stabilito nell’art. 4 del decreto, l’esercizio degli impianti
termici per la climatizzazione invernale è consentito co
n
limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera d
i
attivazione, variabile in base alle zone di classificazione de
l
territorio nazionale
:
a) Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
b) Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
c) Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo
;
d) Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile
;
e) Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile
;
f) Zona F: nessuna limitazione
.
Zona A
Zona
C
Zona
E
Zona B
Zona
D
Zona
F
Il decreto stabilisce il campo di applicazione di tali fasce di
attivazione a seconda della destinazione d’uso degli edifici
(art.4) e la possibilità da parte dei singoli Comuni, di emetter
e
specifiche ordinanze atte ad ampliare o ridurre questi limit
i
temporali di esercizio, anche per la durata giornaliera e l
a
regolazione delle temperature (Art.5).