C

NORMATIVA PER IMPIANTI TERMIC

I

D.P.R. 74/2013

D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 74 PUBBLICATO NELLA

GAZZ. UFF. 27 GIUGNO 2013, N. 14

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«Regolamento recante definizione dei criteri generali i

n

materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzion

e

e ispezione degli impianti termici per la climatizzazion

e

invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqu

a

calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comm

a

1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

.

Con il D.P.R. 74/2013 l’Italia si adegua alla normativa europe

a

in tema di esercizio, controllo, ispezione e manutenzione

degli impianti termici per la climatizzazione invernale, i

l

raffrescamento estivo e la preparazione dell’acqua calda per

usi igienici sanitari. Il provvedimento fissa, inoltre, le regol

e

anche per la cadenza dei controlli e l’adeguamento in termini

di efficienza degli impianti, i requisiti delle figure e degl

i

organismi che possono occuparsi delle ispezioni, i limiti per

i

valori delle temperature ambiente

.

VALORI MASSIMI DELLA TEMPERATURA AMBIENTE

Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazion

e

invernale, la media ponderata delle temperature dell’aria,

misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unit

à

immobiliare, non deve superare determinati valori, così

come non deve essere inferiore a determinati valori durante

il funzionamento dell’impianto di climatizzazione estiva per

i

singoli ambienti raffrescati. I valori definiti dal decreto sono di

seguito riportati:

Riscaldament

o

18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività

industriali, artigianali e assimilabili;

20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Raffrescament

o

La temperatura media ponderata non deve essere minore di

26°C - 2°C di tolleranza per tutti gli edifici

.

Il mantenimento della temperatura dell’aria negli ambienti

entro i limiti fissati, deve essere ottenuto con accorgiment

i

che non comportino spreco di energia. In base a quant

o

stabilito nell’art. 4 del decreto, l’esercizio degli impianti

termici per la climatizzazione invernale è consentito co

n

limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera d

i

attivazione, variabile in base alle zone di classificazione de

l

territorio nazionale

:

a) Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;

b) Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;

c) Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo

;

d) Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile

;

e) Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile

;

f) Zona F: nessuna limitazione

.

Zona A

Zona

C

Zona

E

Zona B

Zona

D

Zona

F

Il decreto stabilisce il campo di applicazione di tali fasce di

attivazione a seconda della destinazione d’uso degli edifici

(art.4) e la possibilità da parte dei singoli Comuni, di emetter

e

specifiche ordinanze atte ad ampliare o ridurre questi limit

i

temporali di esercizio, anche per la durata giornaliera e l

a

regolazione delle temperature (Art.5).

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