C

NORMATIVA PER IMPIANTI TERMIC

I

D.P.R. 74/2013

PER CAPIRE MEGLIO

Prendiamo a esempio una caldaia a gas con potenzialità

nominale utile di 24kW, se le operazioni di manutenzione

devono essere eseguite annualmente secondo quant

o

specificato nel libretto di istruzioni della caldaia e second

o

quanto obbligatoriamente dichiarato dal manutentore/

installatore nel libretto di impianto, il controllo di efficienza pe

r

questo tipo di impianto secondo l’Allegato A al D.P.R. 16 aprile

2013, n. 74 deve avvenire ogni 4 anni. L’utente dovrà quind

i

eseguire la manutenzione dell’apparecchio annualmente

secondo quanto indicato dal manutentore e ogni 4 anni, dove

non diversamente specificato da disposizioni emesse dalla

Regione in occasione della manutenzione annuale dovrà fare

un controllo di efficienza energetica

.

SONO SOGGETTI A CONTROLLO DI EFFICIENZ

A

ENERGETICA LE SEGUENTI TIPOLOGIE DI IMPIANTI

:

Impianti per la climatizzazione invernale di potenz

a

termica utile nominale superiore a 10 kW;

Impianti per la climatizzazione estiva e pompe di calore di

potenza termica utile nominale superiore a 12 kW.

Le potenze dell’impianto suddette si riferiscono all

a

somma delle potenze utili dei generatori e delle macchin

e

frigorifere, che si esegue soltanto quando essi agiscon

o

sullo stesso sistema di distribuzione. Le potenze non

si sommano quindi quando i generatori di calore o

i

gruppi frigo (condizionamento e pompe di calore) sono

indipendenti. Per esempio non si esegue la somma dell

e

potenze per una caldaia alimentata a metano e una pompa

di calore per il riscaldamento, del tutto indipendenti

,

oppure per due o più macchine frigorifere, anche con

funzionamento a pompa di calore, indipendenti tra loro

.

Il controllo dell’efficienza energetica deve essere effettuato

,

oltre che con la tempistica indicata nell’Allegato A anche:

All’atto della prima messa in servizio dell’impianto, a cura

della ditta installatrice;

Nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema

di generazione, come ad esempio il generatore di calore

;

Nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici,

ma tali da poter modificare l’efficienza energetica

.

Al termine delle operazioni di controllo il manutentore

deve redigere e sottoscrivere il Rapporto di controllo di

efficienza Energetica in tre copie di cui:

Una copia è trattenuta dal manutentore

;

Una copia è rilasciata al responsabile dell’impianto che la

allega al libretto di impianto;

Una copia è inviata a cura del manutentore all’Autorit

à

Competente per le ispezioni (in genere comuni con pi

ù

di 40.000 abitanti e province per il restante territorio

o

organismo esterno da queste delegato). A quest’ultim

a

copia è allegato l’eventuale “bollino” o “segno identificativo”

istituito dalla Regione o dall’amministrazione

.

I SOGGETTI RESPONSABILI DELL’IMPIANT

O

Per quanto concerne i soggetti responsabili dell’esercizio,

della conduzione, del controllo e della manutenzione degli

impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva

,

il regolamento stabilisce che, nel rispetto delle disposizioni

di legge in materia di efficienza energetica, questi sono

identificati con il responsabile dell’impianto che per esempio

nei condomini è identificato nell’amministratore, nelle

aziende nel legale rappresentante e per le singole unità

immobiliari nel proprietario o l’inquilino in caso di immobile i

n

locazione. Il responsabile di impianto può a sua volta delegare

a un terzo responsabile. La delega al terzo responsabile non

è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali

in cui il generatore o i generatori non siano installati in local

e

tecnico esclusivamente dedicato.

L’affidamento a un terzo, relativamente ai complessi

condominiali, può avvenire su delibera dell’assemblea con u

n

contratto scritto e il soggetto incaricato sarà responsabile de

l

mancato rispetto delle norme.

Quindi per riassumere

Nel caso di edifici in locazione il responsabile diventa

l’inquilino;

Nel caso di impianti centralizzati il responsabile è

l’amministratore di condominio;

Nel caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle person

e

fisiche il responsabile diventa il proprietario o l’amministratore

delegato.

Queste figure possono a loro volta delegare la responsabilità

ad un «terzo responsabile» che deve possedere i requisiti

previsti nel D.M 22 gennaio 2008, n.37.

Il terzo responsabil

e

Riceve l’incarico dal proprietario dell’impianto

;

Diventa il responsabile dell’esercizio, della manutenzion

e

ordinaria e straordinaria e delle verifiche di efficienz

a

energetica

;

Ha gli stessi compiti del responsabile d’impianto

;

Risponde davanti alla legge per ogni eventual

e

inadempienza

.

Vista la possibilità delle Regioni di emanare proprie normative

in materia si consiglia di consultare sempre il sito web dell

a

Regione in cui è installato l’impianto termico.

6