Prendiamo a esempio una caldaia a gas con potenzialità
nominale utile di 24kW, se le operazioni di manutenzione
devono essere eseguite annualmente secondo quant
o
specificato nel libretto di istruzioni della caldaia e second
o
quanto obbligatoriamente dichiarato dal manutentore/
installatore nel libretto di impianto, il controllo di efficienza pe
r
questo tipo di impianto secondo l’Allegato A al D.P.R. 16 aprile
2013, n. 74 deve avvenire ogni 4 anni. L’utente dovrà quind
i
eseguire la manutenzione dell’apparecchio annualmente
secondo quanto indicato dal manutentore e ogni 4 anni, dove
non diversamente specificato da disposizioni emesse dalla
Regione in occasione della manutenzione annuale dovrà fare
un controllo di efficienza energetica
.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Le potenze dell’impianto suddette si riferiscono all
a
somma delle potenze utili dei generatori e delle macchin
e
frigorifere, che si esegue soltanto quando essi agiscon
o
sullo stesso sistema di distribuzione. Le potenze non
si sommano quindi quando i generatori di calore o
i
gruppi frigo (condizionamento e pompe di calore) sono
indipendenti. Per esempio non si esegue la somma dell
e
potenze per una caldaia alimentata a metano e una pompa
di calore per il riscaldamento, del tutto indipendenti
,
oppure per due o più macchine frigorifere, anche con
funzionamento a pompa di calore, indipendenti tra loro
.
Il controllo dell’efficienza energetica deve essere effettuato
,
oltre che con la tempistica indicata nell’Allegato A anche:
All’atto della prima messa in servizio dell’impianto, a cura
della ditta installatrice;
Nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema
di generazione, come ad esempio il generatore di calore
;
Nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici,
ma tali da poter modificare l’efficienza energetica
.
Al termine delle operazioni di controllo il manutentore
deve redigere e sottoscrivere il Rapporto di controllo di
efficienza Energetica in tre copie di cui:
Una copia è trattenuta dal manutentore
;
Una copia è rilasciata al responsabile dell’impianto che la
allega al libretto di impianto;
•
Una copia è inviata a cura del manutentore all’Autorit
à
Competente per le ispezioni (in genere comuni con pi
ù
di 40.000 abitanti e province per il restante territorio
o
organismo esterno da queste delegato). A quest’ultim
a
copia è allegato l’eventuale “bollino” o “segno identificativo”
istituito dalla Regione o dall’amministrazione
.
Per quanto concerne i soggetti responsabili dell’esercizio,
della conduzione, del controllo e della manutenzione degli
impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva
,
il regolamento stabilisce che, nel rispetto delle disposizioni
di legge in materia di efficienza energetica, questi sono
identificati con il responsabile dell’impianto che per esempio
nei condomini è identificato nell’amministratore, nelle
aziende nel legale rappresentante e per le singole unità
immobiliari nel proprietario o l’inquilino in caso di immobile i
n
locazione. Il responsabile di impianto può a sua volta delegare
a un terzo responsabile. La delega al terzo responsabile non
è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali
in cui il generatore o i generatori non siano installati in local
e
tecnico esclusivamente dedicato.
L’affidamento a un terzo, relativamente ai complessi
condominiali, può avvenire su delibera dell’assemblea con u
n
contratto scritto e il soggetto incaricato sarà responsabile de
l
mancato rispetto delle norme.
Nel caso di edifici in locazione il responsabile diventa
l’inquilino;
Nel caso di impianti centralizzati il responsabile è
l’amministratore di condominio;
Nel caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle person
e
fisiche il responsabile diventa il proprietario o l’amministratore
delegato.
Queste figure possono a loro volta delegare la responsabilità
ad un «terzo responsabile» che deve possedere i requisiti
previsti nel D.M 22 gennaio 2008, n.37.
Il terzo responsabil
e
•
Riceve l’incarico dal proprietario dell’impianto
;
•
Diventa il responsabile dell’esercizio, della manutenzion
e
ordinaria e straordinaria e delle verifiche di efficienz
a
energetica
;
•
Ha gli stessi compiti del responsabile d’impianto
;
•
Risponde davanti alla legge per ogni eventual
e
inadempienza
.
Vista la possibilità delle Regioni di emanare proprie normative
in materia si consiglia di consultare sempre il sito web dell
a
Regione in cui è installato l’impianto termico.