8

8

Il certificato ha una validità di dieci anni e deve essere rinnovato entro sessanta giorni antecedenti la scadenza del

certificato medesimo.

Le persone fisiche che intendono conseguire la certi

ficazione devono:

a) presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale;

b) presentare richiesta di certificazione ad uno degli organismi di certi

ficazione accreditati:

c) sostenere un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze entro il termine

di otto mesi dalla data di iscrizione

All’iscrizione nel Registro telematico nazionale provvede la Camera di commercio compente.

Il certificato è rilasciato a seguito del superamento dell’esame.

Il mancato rispetto del termine (sostenere un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle competenze

e alle conoscenze entro il termine di otto mesi dalla data di iscrizione) comporta la cancellazione dal Registro telematico

nazionale.

Art.8

Imprese soggette all’obbligo di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale

Le imprese che svolgono le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature

fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas

fluorurati a effetto serra devono essere certificate dall’organismo di certificazione.

Il certificato ha una validità di cinque anni e deve essere rinnovato, entro sessanta giorni antecedenti la scadenza del

certificato medesimo.

Le imprese che intendono conseguire la certificazione devono:

a) presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale;

b) presentare richiesta di certificazione ad uno degli organismi di certi

ficazione accreditati e designati;

c) dimostrare il possesso dei requisiti speci

ficatamente previsti dai pertinenti regolamenti di esecuzione della Commissione

europea come previsto entro il termine di otto mesi dalla data di iscrizione

All’iscrizione nel Registro telematico nazionale provvede la Camera di commercio competente, sulla base delle domande presentate

e l’iscrizione è condizione necessaria per ottenere i certificati.

Il certificato è rilasciato previa veri

fica dei requisiti.

Il mancato rispetto del termine (sostenere un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle competenze

e alle conoscenze entro il termine di otto mesi dalla data di iscrizione) comporta la cancellazione dal Registro telematico

nazionale.

Tra le novità, la creazione di una Banca Dati sui gas fluorurati, gestita dalla Camera di commercio competente, che

dovrà raccogliere i dati relativi alle quantità di F-GAS vendute e utilizzate dagli operatori al fine di garantire una maggiore

tracciabilità.

Imprese e persone certificate dovranno accedere alla Banca Dati per comunicare informazioni sulle installazioni,

manutenzioni e smantellamento degli impianti contenenti F-GAS.

Art.15

Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate

Al fine di rendere accessibili e fruibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative alle attività disciplinate dal presente decreto

e garantire la trasparenza delle stesse, le persone fisiche e le imprese si iscrivono, per via telematica, nelle apposite sezioni del

Registro telematico nazionale inserendo le informazioni ivi previste.

Il Registro telematico nazionale è gestito dalle Camere di commercio competenti.

Per la gestione e la tenuta del Registro telematico nazionale, gli organismi, le persone fisiche e le imprese, versano alle Camere di

commercio competenti, i diritti di segreteria.

Sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e nel Registro telematico nazionale sono pubblicate le modalità di presentazione

delle domande di iscrizione al Registro telematico nazionale.

Art.16

Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati

Le vendite di gas

fluorurati a effetto serra e di apparecchiature contenenti tali gas nonch

é le attività di assistenza, manutenzione,

riparazione e smantellamento di dette apparecchiature, sono comunicate, per via telematica, alla Banca dati gestita dalla Camera

di commercio competente.

Vendita F-GAS

24 luglio 2019

Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, a decorrere dal

sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano alla Banca dati, all’atto della vendita e per

via telematica, le seguenti informazioni:

a) i numeri dei certificati delle imprese acquirenti o, laddove le imprese non siano soggette ad obbligo di certificazione, i

numeri dei certificati o degli attestati delle persone fisiche;

b) le quantità e la tipologia di gas fluorurati a effetto serra vendute.

www.ferrariwelcome.it

A

T

T

R

E

Z

Z

A

T

U

R

E

P

E

R

I

N

S

T

A

L

L

A

Z

I

O

N

E

&

M

A

N

U

T

E

N

Z

I

O

N

E

D

E

I

C

O

N

D

I

Z

I

O

N

A

T

O

R

I