8
Il certificato ha una validità di dieci anni e deve essere rinnovato entro sessanta giorni antecedenti la scadenza del
certificato medesimo.
Le persone fisiche che intendono conseguire la certi
ficazione devono:
a) presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale;
b) presentare richiesta di certificazione ad uno degli organismi di certi
ficazione accreditati:
c) sostenere un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze entro il termine
di otto mesi dalla data di iscrizione
All’iscrizione nel Registro telematico nazionale provvede la Camera di commercio compente.
Il certificato è rilasciato a seguito del superamento dell’esame.
Il mancato rispetto del termine (sostenere un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle competenze
e alle conoscenze entro il termine di otto mesi dalla data di iscrizione) comporta la cancellazione dal Registro telematico
nazionale.
Art.8
Imprese soggette all’obbligo di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale
Le imprese che svolgono le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature
fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas
fluorurati a effetto serra devono essere certificate dall’organismo di certificazione.
Il certificato ha una validità di cinque anni e deve essere rinnovato, entro sessanta giorni antecedenti la scadenza del
certificato medesimo.
Le imprese che intendono conseguire la certificazione devono:
a) presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale;
b) presentare richiesta di certificazione ad uno degli organismi di certi
ficazione accreditati e designati;
c) dimostrare il possesso dei requisiti speci
ficatamente previsti dai pertinenti regolamenti di esecuzione della Commissione
europea come previsto entro il termine di otto mesi dalla data di iscrizione
All’iscrizione nel Registro telematico nazionale provvede la Camera di commercio competente, sulla base delle domande presentate
e l’iscrizione è condizione necessaria per ottenere i certificati.
Il certificato è rilasciato previa veri
fica dei requisiti.
Il mancato rispetto del termine (sostenere un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle competenze
e alle conoscenze entro il termine di otto mesi dalla data di iscrizione) comporta la cancellazione dal Registro telematico
nazionale.
Tra le novità, la creazione di una Banca Dati sui gas fluorurati, gestita dalla Camera di commercio competente, che
dovrà raccogliere i dati relativi alle quantità di F-GAS vendute e utilizzate dagli operatori al fine di garantire una maggiore
tracciabilità.
Imprese e persone certificate dovranno accedere alla Banca Dati per comunicare informazioni sulle installazioni,
manutenzioni e smantellamento degli impianti contenenti F-GAS.
Art.15
Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate
Al fine di rendere accessibili e fruibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative alle attività disciplinate dal presente decreto
e garantire la trasparenza delle stesse, le persone fisiche e le imprese si iscrivono, per via telematica, nelle apposite sezioni del
Registro telematico nazionale inserendo le informazioni ivi previste.
Il Registro telematico nazionale è gestito dalle Camere di commercio competenti.
Per la gestione e la tenuta del Registro telematico nazionale, gli organismi, le persone fisiche e le imprese, versano alle Camere di
commercio competenti, i diritti di segreteria.
Sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e nel Registro telematico nazionale sono pubblicate le modalità di presentazione
delle domande di iscrizione al Registro telematico nazionale.
Art.16
Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati
Le vendite di gas
fluorurati a effetto serra e di apparecchiature contenenti tali gas nonch
é le attività di assistenza, manutenzione,
riparazione e smantellamento di dette apparecchiature, sono comunicate, per via telematica, alla Banca dati gestita dalla Camera
di commercio competente.
Vendita F-GAS
24 luglio 2019
Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, a decorrere dal
sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano alla Banca dati, all’atto della vendita e per
via telematica, le seguenti informazioni:
a) i numeri dei certificati delle imprese acquirenti o, laddove le imprese non siano soggette ad obbligo di certificazione, i
numeri dei certificati o degli attestati delle persone fisiche;
b) le quantità e la tipologia di gas fluorurati a effetto serra vendute.
A
T
T
R
E
Z
Z
A
T
R
E
P
E
R
I
S
T
L
L
Z
I
E
&
T
E
Z
I
E
E
I
I
Z
I
A
T
R
I