Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, che attua il Regolamento UE
517/2014 sui gas fluorati ad effetto serra.
Art.1
Finalità e oggetto
Il presente decreto disciplina le modalità di attuazione del regolamento (UE) n. 517/2014 e dei relativi regolamenti di esecuzione
della Commissione europea, ed in particolare:
a) individua le autorità competenti
b) individua gli organismi di controllo indipendenti competenti per le procedure di veri
fica
c) individua le procedure per la designazione degli organismi di certificazione delle persone fisiche e delle imprese,
d) individua le procedure per la certificazione degli organismi di attestazione
e) stabilisce le modalità di riconoscimento dei certificati e attestati di formazione rilasciati da altri Stati membri;
f) disciplina il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certi
ficate, che assicura a tutti i soggetti, la pubblicità
notizia delle informazioni sulle attivit
à disciplinate dal presente decreto, nonché la trasparenza delle attività medesime;
g) disciplina la costituzione e la gestione di una banca dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative
alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature, nonché alle attività di installazione, manutenzione,
riparazione smantellamento di dette apparecchiature;
h) individua i sistemi di comunicazione delle informazioni
i) disciplina l’etichettatura delle apparecchiature
L’iscrizione al registro telematico nazionale è il primo passaggio per ottenere la certificazione, sia delle persone fisiche
che delle imprese.
Le persone o le imprese che non porteranno a termine l’iter di certificazione entro otto mesi dalla data di iscrizione al
registro verranno, automaticamente cancellate.
Le imprese e le persone fisiche, attualmente iscritte al Registro F-Gas e non certificate, avranno tempo fino a settembre
per conseguire la certificazione; il mancato rispetto di questa tempistica comporterà la cancellazione dal Registro
Art.7
Persone fisiche soggette all’obbligo di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale
Devono essere certificate dall’organismo di certificazione le persone fisiche che intendono svolgere le attività di cui alle seguenti
lettere:
a) attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento
d’aria e pompe di calore fisse:
1) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate
di CO 2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas
fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO 2 equivalente;
2) recupero di gas fluorurati a effetto serra;
3) installazione;
4) riparazione, manutenzione o assistenza;
5) smantellamento.
b) attività su apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati a effetto serra:
1) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate
di CO 2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas
fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO 2 equivalente;
2) recupero di gas fluorurati a effetto serra;
3) installazione;
4) riparazione, manutenzione o assistenza;
5) smantellamento.
c) attività su commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra:
1) installazione;
2) riparazione, manutenzione o assistenza;
3) smantellamento;
4) recupero;
d) recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature fisse che li contengono.
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