Vendita apparecchiature non ermeticamente sigillate F-GAS

24 luglio 2019

Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori

finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore

del presente decreto, comunicano alla Banca dati, all’atto della vendita e per via telematica, le seguenti informazioni:

a) tipologia di apparecchiatura;

b) numero e data della fattura o dello scontrino di vendita;

c) anagrafica dell’acquirente;

d) dichiarazione dell’acquirente recante l’impegno che l’installazione sarà effettuata da un’impresa certificata, in alternativa,

se l’acquirente coincide con l’impresa certificata, il numero di certificato della stessa e l’anagrafica dell’utilizzatore finale.

Nei casi in cui il venditore offra all’utilizzatore finale il servizio di installazione dell’apparecchiatura venduta, la dichiarazione

è rilasciata dal venditore.

Installazione apparecchiature F-GAS

24 settembre 2019

L’impresa certificata, o nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, la persona fisica certificata a seguito

dell’installazione delle apparecchiature a decorrere dall’ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto,

comunica per via telematica alla Banca dati le seguenti informazioni:

a) numero e data della fattura o dello scontrino di acquisto dell’apparecchiatura;

b) anagrafica dell’operatore;

c) data e luogo di installazione;

d) tipologia di apparecchiatura;

e) codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura;

f) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante l’installazione;

g) nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas

fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;

h) dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’installazione.

A partire dal primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione di apparecchiature F-GAS

24 settembre 2019

L’impresa certificata, o nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, la persona fisica certificata a decorrere

dall’ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo intervento di controllo delle

perdite, di manutenzione o di riparazione di apparecchiature già installate, e per ogni intervento successivo, comunica per via

telematica alla Banca dati le seguenti informazioni:

a) data, se disponibile, e luogo di installazione;

b) anagrafica dell’operatore;

c) tipologia di apparecchiatura;

d) codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura;

e) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante il controllo, la manutenzione o la

riparazione;

f) nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas

fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;

g) dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’intervento di controllo,

riparazione o manutenzione;

h) data e tipologia degli interventi di controllo, manutenzione o riparazione;

i) quantità e tipologia di gas a effetto serra recuperata durante l’intervento sull’apparecchiatura.

Smantellamento apparecchiature F-GAS

24 settembre 2019

L’impresa certificata, o nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, la persona fisica certificata che esegue lo

smantellamento delle apparecchiature comunica per via telematica alla Banca dati, a decorrere dall’ottavo mese successivo alla

data di entrata in vigore del presente decreto, le seguenti informazioni:

a) data e luogo di smantellamento;

b) anagrafica dell’operatore;

c) tipologia di apparecchiatura;

d) codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura;

e) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra recuperato durante lo smantellamento;

f) misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra contenuti nell’apparecchiatura;

g) dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’intervento di smantellamento;

h) eventuali osservazioni.

Le disposizioni contenute all’interno del decreto rafforzano significativamente gli aspetti imposti dal regolamento sui

gas fluorurati ad effetto serra. Anche se l’effettiva entra in vigore è prevista per 24 gennaio 2019 e i primi adempimenti

significativi si vedranno a partire dal mese luglio è necessario sin da subito portare a termine i propri iter di certificazione,

qualora non terminati, per essere pronti la prossima estate a far fronte alle novità introdotte da questo nuovo decreto

FGAS.

www.ferrariwelcome.it

9

A

T

T

R

E

Z

Z

A

T

U

R

E

P

E

R

I

N

S

T

A

L

L

A

Z

I

O

N

E

&

M

A

N

U

T

E

N

Z

I

O

N

E

D

E

I

C

O

N

D

I

Z

I

O

N

A

T

O

R

I