Vendita apparecchiature non ermeticamente sigillate F-GAS
24 luglio 2019
Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori
finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto, comunicano alla Banca dati, all’atto della vendita e per via telematica, le seguenti informazioni:
a) tipologia di apparecchiatura;
b) numero e data della fattura o dello scontrino di vendita;
c) anagrafica dell’acquirente;
d) dichiarazione dell’acquirente recante l’impegno che l’installazione sarà effettuata da un’impresa certificata, in alternativa,
se l’acquirente coincide con l’impresa certificata, il numero di certificato della stessa e l’anagrafica dell’utilizzatore finale.
Nei casi in cui il venditore offra all’utilizzatore finale il servizio di installazione dell’apparecchiatura venduta, la dichiarazione
è rilasciata dal venditore.
Installazione apparecchiature F-GAS
24 settembre 2019
L’impresa certificata, o nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, la persona fisica certificata a seguito
dell’installazione delle apparecchiature a decorrere dall’ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto,
comunica per via telematica alla Banca dati le seguenti informazioni:
a) numero e data della fattura o dello scontrino di acquisto dell’apparecchiatura;
b) anagrafica dell’operatore;
c) data e luogo di installazione;
d) tipologia di apparecchiatura;
e) codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura;
f) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante l’installazione;
g) nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas
fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
h) dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’installazione.
A partire dal primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione di apparecchiature F-GAS
24 settembre 2019
L’impresa certificata, o nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, la persona fisica certificata a decorrere
dall’ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo intervento di controllo delle
perdite, di manutenzione o di riparazione di apparecchiature già installate, e per ogni intervento successivo, comunica per via
telematica alla Banca dati le seguenti informazioni:
a) data, se disponibile, e luogo di installazione;
b) anagrafica dell’operatore;
c) tipologia di apparecchiatura;
d) codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura;
e) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante il controllo, la manutenzione o la
riparazione;
f) nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas
fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
g) dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’intervento di controllo,
riparazione o manutenzione;
h) data e tipologia degli interventi di controllo, manutenzione o riparazione;
i) quantità e tipologia di gas a effetto serra recuperata durante l’intervento sull’apparecchiatura.
Smantellamento apparecchiature F-GAS
24 settembre 2019
L’impresa certificata, o nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, la persona fisica certificata che esegue lo
smantellamento delle apparecchiature comunica per via telematica alla Banca dati, a decorrere dall’ottavo mese successivo alla
data di entrata in vigore del presente decreto, le seguenti informazioni:
a) data e luogo di smantellamento;
b) anagrafica dell’operatore;
c) tipologia di apparecchiatura;
d) codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura;
e) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra recuperato durante lo smantellamento;
f) misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra contenuti nell’apparecchiatura;
g) dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’intervento di smantellamento;
h) eventuali osservazioni.
Le disposizioni contenute all’interno del decreto rafforzano significativamente gli aspetti imposti dal regolamento sui
gas fluorurati ad effetto serra. Anche se l’effettiva entra in vigore è prevista per 24 gennaio 2019 e i primi adempimenti
significativi si vedranno a partire dal mese luglio è necessario sin da subito portare a termine i propri iter di certificazione,
qualora non terminati, per essere pronti la prossima estate a far fronte alle novità introdotte da questo nuovo decreto
FGAS.
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