Norme di riferimento

Alcune norme definiscono i requisiti minimi di

isolamento acustico necessari negli edifici per tutelare

le persone dai disturbi del rumore.

a) la DIN 4109 relativa all’isolamento acustico

nell’edilizia.

b) la direttiva VDI 4100.

c) il DPCM del 5.12.97 che stabilisce i criteri per

l’inquinamento acustico in Italia.

La DIN 4109 stabilisce il valore di rumore massimo,

espresso in Decibel, che un impianto di adduzione e

scarico acqua può produrre. Tale misura è pari a 30

dB(A).

La direttiva VDI 4100 definisce invece 2 livelli di

isolamento acustico distinguendo tra appartamenti di

condomini, villette bifamiliari e a schiera, e singola

abitazione

I limiti per la rumorosità nel primo caso sono 25 dB; nel

secondo 20dB.

La norma italiana definisce i “requisiti acustici passivi

degli edifici” limitatamente ai nuovi impianti, stabilendo

i requisiti acustici tanto delle sorgenti esterne quanto

delle strutture edilizie (solai, facciate...).

Gli ambienti abitativi interessati dall’applicazione del

decreto sono stati classificati in 7 categorie:

• categoria A: edifici residenziali o assimilabili

• categoria B: edifici per uffici o assimilabili

• categoria C: edifici per alberghi, pensioni ed attività

assimilabili

• categoria D: edifici per ospedali, cliniche, case di cura°

assimilabili

• categoria E: edifici per attività scolastiche (a tutti i

livelli) o assimilabili

• categoria F: edifici per attività ricreative o di culto o

assimilabili

• categoria G: edifici per attività commerciali o

assimilabili

Il decreto stabilisce che i limiti ammessi per la

rumorosità prodotta dagli impianti sono:

• 35 dB(A) per servizi a funzionamento discontinuo

(ascensori, scarichi idraulici, rubinetterie)

• 25 dB(A) per impianti a funzionamento continuo

(riscaldamento e condizionamento, areazione)

IL SISTEMA

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