Norme di riferimento
Alcune norme definiscono i requisiti minimi di
isolamento acustico necessari negli edifici per tutelare
le persone dai disturbi del rumore.
a) la DIN 4109 relativa all’isolamento acustico
nell’edilizia.
b) la direttiva VDI 4100.
c) il DPCM del 5.12.97 che stabilisce i criteri per
l’inquinamento acustico in Italia.
La DIN 4109 stabilisce il valore di rumore massimo,
espresso in Decibel, che un impianto di adduzione e
scarico acqua può produrre. Tale misura è pari a 30
dB(A).
La direttiva VDI 4100 definisce invece 2 livelli di
isolamento acustico distinguendo tra appartamenti di
condomini, villette bifamiliari e a schiera, e singola
abitazione
I limiti per la rumorosità nel primo caso sono 25 dB; nel
secondo 20dB.
La norma italiana definisce i “requisiti acustici passivi
degli edifici” limitatamente ai nuovi impianti, stabilendo
i requisiti acustici tanto delle sorgenti esterne quanto
delle strutture edilizie (solai, facciate...).
Gli ambienti abitativi interessati dall’applicazione del
decreto sono stati classificati in 7 categorie:
• categoria A: edifici residenziali o assimilabili
• categoria B: edifici per uffici o assimilabili
• categoria C: edifici per alberghi, pensioni ed attività
assimilabili
• categoria D: edifici per ospedali, cliniche, case di cura°
assimilabili
• categoria E: edifici per attività scolastiche (a tutti i
livelli) o assimilabili
• categoria F: edifici per attività ricreative o di culto o
assimilabili
• categoria G: edifici per attività commerciali o
assimilabili
Il decreto stabilisce che i limiti ammessi per la
rumorosità prodotta dagli impianti sono:
• 35 dB(A) per servizi a funzionamento discontinuo
(ascensori, scarichi idraulici, rubinetterie)
• 25 dB(A) per impianti a funzionamento continuo
(riscaldamento e condizionamento, areazione)
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