9
art. 283, comma 14:
definizioni:
Ai fini del presente titolo si applicano le seguenti definizioni:
impianto termico: impianto destinato alla produzione di calore costituito da uno o più generatori di calore e da un unico sistema di
distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonché da appositi dispositivi di regolazione e di controllo;
generatore di calore: qualsiasi dispositivo di combustione focolare ed eventualmente uno scambiatore di calore;
focolare: parte di un generatore di calore nella quale avviene il processo di combustione
articolo 286
Valori limite di emissione previsti dalla parte III dell’allegato IX...
articolo 294
Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo II della parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale
per singolo focolare superiore a 1,16MW , devono essere dotati di rilevatori della temperatura negli effluenti gassosi nonché di un analizzatore per la
misurazione e la registrazione in continuo dell’ossigeno libero e del monossido di carbonio. I suddetti parametri devono essere rilevati nell’effluente
gassoso all’uscita del focolare. «Tali impianti devono essere inoltre dotati, ove tecnicamente fattibile, di regolazione automatica del rapporto aria-
combustibile»
Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del presente decreto, con potenza termica nominale
pari o superiore a 6 MW, devono essere dotati di rilevatori della temperatura nell’effluente gassoso nonché di un analizzatore per la misurazione e la
registrazione in continuo dell’ossigeno libero e del monossido di carbonio. I suddetti parametri devono essere rilevati nell’effluente gassoso all’uscita
dell’impianto. Tali impianti devono essere inoltre dotati, ove tecnicamente fattibile, di regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.
articolo 296 (sanzioni)
Chi effettua la combustione di materiali o sostanze non conformi alle prescrizioni del presente titolo...
Chi nell’esercizio di un impianto o attività viola i limiti di emissione o le prescrizione stabilite dall’autorità allegato 1 parte V..., punito con ammenda
da € 1.320,00.
criteri per la valutazione delle conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione
3.3 Gli analizzatori in continuo devono essere certificati.
4 Tarature e verifiche
4.1 Leverificheperiodiche,consistononelcontrolloperiodicodellarispostasututtoilcampodimisuradeisingolianalizzatori,conperiodicitàalmenoannuale.
Tale tipo di verifica deve essere effettuata anche dopo interventi manutentivi conseguenti a un guasto degli analizzatori