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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006
è l’espressione delle indicazioni europee, in fatto di risparmio energetico ed inquinamento atmosferico, che anche il nostro paese ha recepito e rappresenta
la volontà civile di salvaguardia del patrimonio ambientale.
Qui di seguito, riportiamo gli stralci dei passaggi più rappresentativi riguardo il controllo strumentale necessario all’assolvimento di detto Decreto.
Successivamente, sono rappresentati i nostri strumenti, totalmente conformi all’utilizzo nei casi previsti da legge.
estratto del decreto N° 152 : Parte QuiNta
Norme in materia di tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera
articolo 267 (Campo di applicazione)
Il presente titolo, ai fini della prevenzione e della limitazione dell’inquinamento atmosferico, si applica agli impianti, inclusi gli impianti termici civili non
disciplinati dal titolo II, ed alle attività che producono emissioni in atmosfera e stabilisce i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento
e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite.
applicazioni articolo 268
Si applicano le seguenti definizioni:
inquinamento atmosferico: ogni modificazione dell’aria atmosferica,dovuta all’introduzione nella stesa di una o più sostanze in quantità
e con caratteristiche tali da ledere può costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell’ambiente...
l) imPiaNto: il dispositivo o il sistema o l’insieme di dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in modo autonomo una specifica
attività, anche nell’ambito di un ciclo più ampio;
art. 269, comma 14:
· impiantidicombustione,compresiigruppielettrogeniacogenerazione,dipotenzatermicanominaleinferiorea1MW,alimentatiabiomassedicuall'Allegato
X alla parte quinta del presente decreto, a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel;
· impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW;
· impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW;
· impianti di combustione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas,
di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta del
presente decreto e tali procedure sono state espletate;
· impianti di combustione alimentati a biogas di cui all'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale complessiva inferiore o
uguale a 3 MW;
· gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW;
· gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW;
· impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore
a 5 MW se alimentati a metano o GPL ed inferiore a 2,5 MW se alimentati a gasolio;
art. 282.
campo di applicazione
Il presente titolo disciplina, ai fini della prevenzione e della limitazione dell’inquinamento atmosferico, gli impianti termici civili aventi potenza termica
nominale inferiore a 3 MW. Sono sottoposti alle disposizioni del titolo I gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale uguale o superiore.
Un impianto termico civile avente potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW si considera in qualsiasi caso come un unico impianto ai fini
dell’applicazione delle disposizioni del titolo.