Art. 5 “(Istruzioni) e art. 7 (pubblicità delle apparecchiature)”

Prevedono una serie di incombenze per il produttore ed il commerciante al fine

di garantire al consumatore tutte le informazioni utili sia riguardo alle apparec-

chiature (prestazioni, risultati, etc.) e sia riguardo alla corretta gestione.

Art. 6 “(Installazione, collaudo e manutenzione)

Prevede il rispetto del D.M. 37/2008 che obbliga l’affidamento di progettazione,

installazione e collaudo delle apparecchiature ad imprese abilitate, con rilascio

di dichiarazione di conformità.

Art. 10 “(Sanzioni)”

Le sanzioni per chi viola le disposizioni del presente decreto sono molto più

severe del D.M. 443/90, passando dalla sanzione amministrativa con ritiro del

prodotto dal mercato, fino a sanzioni penali;

I controlli sono affidati alle Regioni secondo quanto previsto da un apposito

accordo che verrà redatto dopo la pubblicazione del Decreto.

Decreto del Ministero della Salute 6 aprile 2004, n. 174

"Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono

essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento,

adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo

umano"

Decreto che stabilisce i requisiti dei materiali che possono venire a contatto con

acqua destinata al consumo umano utilizzati negli impianti fissi, al fine di evi-

tare l’alterazione dell’acqua stessa, sia conferendole un carattere nocivo, sia

modificandone sfavorevolmente le caratteristiche organolettiche, fisiche, chimi-

che e microbiologiche.

Il Decreto si applica alla realizzazione di impianti nuovi e alle operazioni di sosti-

tuzione per manutenzione di impianti esistenti.

Vengono definite le caratteristiche di molti materiali metallici, plastici ed altri e

vengono date le disposizioni per l’inserimento di nuovi materiali nelle liste di

accettazione.

Questo Decreto si collega al punto 2 dell’articolo 9 del DL 31/01, il quale indica

la necessità di emanazione di un documento che indichi le caratteristiche dei

materiali a contatto con acqua destinata al consumo umano al fine di evitare la

contaminazione dell’acqua stessa.

Norma UNI-CTI 8065

"Trattamento dell’acqua negli impianti termici ad uso civile"

Norma tecnica che definisce le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche delle

acque impiegate negli impianti termici ad uso civile, descrive gli impianti di trat-

tamento dell’acqua ed illustra le modalità di controllo e le relative frequenze.

La presente norma interessa, in questo ambito, la produzione di acqua calda

sanitaria che, a partire dall’entrata in vigore del DL 31/01

è considerata acqua

destinata al consumo umano indipendentemente dal valore di temperatura.

Scopo della norma è quello di fissare i limiti per l’acqua al fine di ottimizzare i

rendimenti e la sicurezza degli impianti, preservarli nel tempo, assicurare rego-

larità di funzionamento anche alle apparecchiature ausiliarie e minimizzare i

consumi energetici.

Viene considerato che l’acqua destinata all’alimentazione degli impianti termici

ad uso civile abbia, prima del trattamento, caratteristiche analoghe a quelle di

un’acqua potabile e che nessuno dei trattamenti previsti possa, per la produ-

zione di acqua calda sanitaria, impedirne l’eventuale uso alimentare.

In particolare, per gli impianti di produzione acqua calda sanitaria, viene previ-

sta l’installazione di un filtro di sicurezza a protezione dell’impianto e, a valle, si

può installare un sistema di addolcimento e/o di dosaggio automatico propor-

zionale di condizionanti chimici (anticorrosivi e/o stabilizzanti della durezza di

tipo alimentare).

Gli impianti di trattamento e i punti di iniezione dovranno essere a monte del

produttore di acqua calda sanitaria.

Le tipologie di trattamento previste sono le seguenti:

G fino a 25°f di durezza temporanea dell’acqua si possono impiegare sia l’ad-

dolcimento che il condizionamento chimico;

G oltre i 25°f di durezza temporanea è obbligatorio l’addolcimento;

G ove necessario, l’addolcimento sarà integrato dal condizionamento chimico.

Norma UNI 9182

"Impianti di alimentazione e distribuzione d’acqua fredda e calda"

Norma tecnica che indica i requisiti delle reti di distribuzione d’acqua calda e

fredda negli impianti civili.

Per quanto riguarda l’acqua potabile, che in un edificio con presenza continua-

tiva di persone deve sempre essere disponibile, la norma fornisce indicazioni

per le reti di distribuzione dell’acqua fredda al fine di garantire l’osservanza

delle norme d’igiene ed assicurarne il corretto funzionamento nel tempo.

Per quanto riguarda la distribuzioni d’acqua calda, valendo oggi il DL 31/01 che

non pone un limite di temperatura alla potabilità dell’acqua, valgono le stesse

indicazioni previste per l’acqua fredda.

I trattamenti dell’acqua sono previsti al fine di soddisfare i seguenti obiettivi:

G igienicità;

G eliminazione di depositi ed incrostazioni;

G protezione contro le corrosioni.

Igienicità

L’acqua va trattata in tutti i casi nei quali vi sia il pericolo della presenza di

sostanze inquinanti che le tolgono le caratteristiche di potabilità.

Eliminazione di depositi ed incrostazioni

L’acqua va trattata in tutti i casi nei quali la presenza di sostanze incrostanti, di

ferro, di manganese od altro può determinare a freddo o a caldo, l’otturazione

progressiva delle tubazioni, il blocco degli organi d’intercettazione, l’impedi-

mento dello scambio termico od altri fenomeni ancora.

Protezione contro le corrosioni

L’acqua va trattata in tutti i casi nei quali le sue caratteristiche sono tali da

determinare, in relazione anche alla tipologia dell’impianto ed alla temperatura

di esercizio, fenomeni di corrosione nei componenti della distribuzione.

Tutti i sistemi di trattamento, qualunque tipo di sostanze utilizzino, solide, liqui-

de o gassose, devono essere tali da mantenere le caratteristiche dell’acqua

potabile, devono avere il più alto grado di affidabilità e non devono essere in

contrasto con quanto stabilito dalle Autorità competenti.

Inoltre viene indicato che ogni distribuzione d’acqua potabile, prima di essere

utilizzata, deve essere sottoposta ad un trattamento di pulizia e disinfezione da

effettuarsi nei seguenti modi:

G prelavaggio del sistema per l’eliminazione della sporcizia e dei materiali

estranei prima che siano posti in opera i rubinetti di erogazione;

G lavaggio prolungato ad impianto ultimato, con rubinetterie ed apparecchi sanitari

installati, in preparazione all’operazione di disinfezione;

G disinfezione mediante l’immissione nella rete di cloro gassoso o miscela di

acqua e cloro gassoso o soluzione di ipoclorito di calcio;

G risciacquo finale con acqua potabile sino a quando il fluido scaricato non

assume le caratteristiche chimiche e batteriologice dell’acqua di alimentazione.

Il processo di disinfezione va ripetuto tutte le volte che la distribuzione venga

modificata o estesa.

D.P.R. n. 59 del 02/04/2009

Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legi-

slativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE

sul rendimento energetico in edilizia.

Estratto del decreto all’Art. 14 relativo al trattamento dell’acqua a servizio di

impianti termici:

Art. 14.

Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso

all’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,

nel caso di edifici di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici esistenti, previ-

sti dal decreto legislativo all’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), numero 1), limi-

tatamente alle ristrutturazioni totali, e nel caso di nuova installazione e ristruttura-

zione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, di cui alla lettera c),

numeri 2) e 3), fermo restando quanto prescritto per gli impianti di potenza com-

plessiva maggiore o uguale a 350 kW all’articolo 5, comma 6, del decreto del

Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è prescritto:

a) in assenza di produzione di acqua calda sanitaria ed in presenza di acqua di ali-

mentazione dell’impianto con durezza temporanea maggiore o uguale a 25 gradi

francesi:

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