1) un trattamento chimico di condizionamento per impianti di potenza nomina-
le del focolare complessiva minore o uguale a 100 kW;
2) un trattamento di addolcimento per impianti di potenza nominale del focola-
re complessiva compresa tra 100 e 350 kW;
b) nel caso di produzione di acqua calda sanitaria le disposizioni di cui alla let-
tera a), numeri 1) e 2), valgono in presenza di acqua di alimentazione dell’im-
pianto con durezza temporanea maggiore di 15 gradi francesi. Per quanto
riguarda i predetti trattamenti si fa riferimento alla norma tecnica UNI 8065
Riscaldamento
Legge 9 gennaio 1991, n. 10
“Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di
uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia”
Legge che delinea i principi generali per il miglioramento dei processi di tra-
sformazione dell’energia, di riduzione dei consumi e di compatibilità ambienta-
le a parità di servizio reso e di qualità della vita.
La legge si applica ai consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualun-
que ne sia la destinazione d’uso.
D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412
“Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione,
l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini
del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art.4,
comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n.10”
Regolamento attuativo della Legge 10/91 che riporta i requisiti degli impianti tec-
nologici destinati alla climatizzazione degli ambienti, con o senza produzione di
acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua
calda per gli stessi usi, comprendenti i sistemi di produzione, distribuzione e
utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo.
Per gli impianti termici di nuova installazione con potenza complessiva supe-
riore o uguale a 350 kW, viene prescritta l'applicazione della norma tecnica UNI
8065, relativa ai sistemi di trattamento dell'acqua.
Norma UNI-CTI 8065
“Trattamento dell’acqua negli impianti termici ad uso civile”
Per gli impianti di riscaldamento, la Norma UNI-CTI 8065 prevede l’adozione dei
seguenti trattamenti:
G in tutti gli impianti è necessario prevedere un condizionamento chimico;
G pergliimpiantidipotenzamaggioredi350k
W(300.000kcal/h)ènecessa-
rio installare un filtro di sicurezza (consigliabile comunque) e, se l’acqua ha una
durezza totale maggiore di 15°f, un addolcitore per riportare la durezza entro il
limite di 15°f;
G per gli impianti di riscaldamento con potenza minore di 350 kW, se l’acqua di
riempimento o rabbocco ha durezza minore di 35°f l’addolcimento può essere
sostituito da idoneo condizionamento chimico.
I condizionanti chimici previsti dalla Norma sono divisi per tipo di azione effettuata.
D.P.R. n. 59 del 02/04/2009
Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legi-
slativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE
sul rendimento energetico in edilizia.
Estratto del decreto all’Art. 14 relativo al trattamento dell’acqua a servizio di
impianti termici:
Art. 14.
Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione
d’uso all’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, nel caso di edifici di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici esistenti,
previsti dal decreto legislativo all’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), numero 1),
limitatamente alle ristrutturazioni totali, e nel caso di nuova installazione e ristrut-
turazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, di cui alla lette-
ra c), numeri 2) e 3), fermo restando quanto prescritto per gli impianti di potenza
complessiva maggiore o uguale a 350 kW all’articolo 5, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è prescritto:
a) in assenza di produzione di acqua calda sanitaria ed in presenza di acqua di
alimentazione dell’impianto con durezza temporanea maggiore o uguale a 25
gradi francesi:
1) un trattamento chimico di condizionamento per impianti di potenza nominale
del focolare complessiva minore o uguale a 100 kW;
2) un trattamento di addolcimento per impianti di potenza nominale del focolare
complessiva compresa tra 100 e 350 kW;
b) nel caso di produzione di acqua calda sanitaria le disposizioni di cui alla let-
tera a), numeri 1) e 2), valgono in presenza di acqua di alimentazione dell’im-
pianto con durezza temporanea maggiore di 15 gradi francesi. Per quanto
riguarda i predetti trattamenti si fa riferimento alla norma tecnica UNI 8065
DPR 74/13 entrato in vigore a luglio 2013 “relativo all’esercizio,
alla conduzione, al controllo, alla manutenzione e alle ispezioni
degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva e
per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari.”
Il decreto prevede all’art. 8 comma c) che il manutentore della caldaia all’atto
delle visite di controllo periodiche sugli impianti, debba verifi care anche la pre-
senza e la funzionalità dei sistemi di trattamento acqua.
Oltre ai consueti test di rendimento energetico mediante l’analisi di combustio-
ne dei fumi, la “verifi ca della caldaia” sarà accompagnata anche da un obbli-
gatorio controllo delle apparecchiature e prodotti utilizzati per la protezione del
circuito di riscaldamento e dell’impianto di acqua calda sanitaria.
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 10 FEBBRAIO 2014:
Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto efficienza
energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013. (GU
Serie Generale n. 55 del 7-3-2014)
A partire dal 1° giugno 2014, gli impianti termici devono essere muniti di un
nuovo “libretto di impianto per la climatizzazione”, conforme al modello ripor-
tato all’allegato I del DM 10/02/2014 e le schede n. 2 e 14.4 (che nelle pagine
seguenti riportiamo) sono dedicate all’obbligatorietà del trattamento dell’acqua
a protezione degli impianti termici di climatizzazione estiva, invernale e agli
impianti di raffreddamento idronici.
Il responsabile della compilazione della scheda n. 2 è l’installatore.
Sempre a partire dal 1° giugno 2014 l’operatore incaricato della manutenzione
degli impianti termici dovrà utilizzare i nuovi modelli di rapporto di effi cienza
energetica denominati allegato II, III, IV e V che sostituiscono gli allegati F e G
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
Al punto C di tutti e quattro gli allegati è riportato il controllo del trattamento
dell’acqua da parte del manutentore all’atto della verifi ca periodica di effi cien-
za energetica degli impianti.
Nelle pagine seguenti è riportato, come esempio, l’all. II (tipo 1) relativo ai
Gruppi Termici (generatori a fi amma) dove è evidente al punto C il controllo del
trattamento dell’acqua.
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