1) un trattamento chimico di condizionamento per impianti di potenza nomina-

le del focolare complessiva minore o uguale a 100 kW;

2) un trattamento di addolcimento per impianti di potenza nominale del focola-

re complessiva compresa tra 100 e 350 kW;

b) nel caso di produzione di acqua calda sanitaria le disposizioni di cui alla let-

tera a), numeri 1) e 2), valgono in presenza di acqua di alimentazione dell’im-

pianto con durezza temporanea maggiore di 15 gradi francesi. Per quanto

riguarda i predetti trattamenti si fa riferimento alla norma tecnica UNI 8065

Riscaldamento

Legge 9 gennaio 1991, n. 10

“Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di

uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle

fonti rinnovabili di energia”

Legge che delinea i principi generali per il miglioramento dei processi di tra-

sformazione dell’energia, di riduzione dei consumi e di compatibilità ambienta-

le a parità di servizio reso e di qualità della vita.

La legge si applica ai consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualun-

que ne sia la destinazione d’uso.

D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412

“Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione,

l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini

del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art.4,

comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n.10”

Regolamento attuativo della Legge 10/91 che riporta i requisiti degli impianti tec-

nologici destinati alla climatizzazione degli ambienti, con o senza produzione di

acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua

calda per gli stessi usi, comprendenti i sistemi di produzione, distribuzione e

utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo.

Per gli impianti termici di nuova installazione con potenza complessiva supe-

riore o uguale a 350 kW, viene prescritta l'applicazione della norma tecnica UNI

8065, relativa ai sistemi di trattamento dell'acqua.

Norma UNI-CTI 8065

“Trattamento dell’acqua negli impianti termici ad uso civile”

Per gli impianti di riscaldamento, la Norma UNI-CTI 8065 prevede l’adozione dei

seguenti trattamenti:

G in tutti gli impianti è necessario prevedere un condizionamento chimico;

G pergliimpiantidipotenzamaggioredi350k

W(300.000kcal/h)ènecessa-

rio installare un filtro di sicurezza (consigliabile comunque) e, se l’acqua ha una

durezza totale maggiore di 15°f, un addolcitore per riportare la durezza entro il

limite di 15°f;

G per gli impianti di riscaldamento con potenza minore di 350 kW, se l’acqua di

riempimento o rabbocco ha durezza minore di 35°f l’addolcimento può essere

sostituito da idoneo condizionamento chimico.

I condizionanti chimici previsti dalla Norma sono divisi per tipo di azione effettuata.

D.P.R. n. 59 del 02/04/2009

Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legi-

slativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE

sul rendimento energetico in edilizia.

Estratto del decreto all’Art. 14 relativo al trattamento dell’acqua a servizio di

impianti termici:

Art. 14.

Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione

d’uso all’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.

412, nel caso di edifici di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici esistenti,

previsti dal decreto legislativo all’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), numero 1),

limitatamente alle ristrutturazioni totali, e nel caso di nuova installazione e ristrut-

turazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, di cui alla lette-

ra c), numeri 2) e 3), fermo restando quanto prescritto per gli impianti di potenza

complessiva maggiore o uguale a 350 kW all’articolo 5, comma 6, del decreto del

Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è prescritto:

a) in assenza di produzione di acqua calda sanitaria ed in presenza di acqua di

alimentazione dell’impianto con durezza temporanea maggiore o uguale a 25

gradi francesi:

1) un trattamento chimico di condizionamento per impianti di potenza nominale

del focolare complessiva minore o uguale a 100 kW;

2) un trattamento di addolcimento per impianti di potenza nominale del focolare

complessiva compresa tra 100 e 350 kW;

b) nel caso di produzione di acqua calda sanitaria le disposizioni di cui alla let-

tera a), numeri 1) e 2), valgono in presenza di acqua di alimentazione dell’im-

pianto con durezza temporanea maggiore di 15 gradi francesi. Per quanto

riguarda i predetti trattamenti si fa riferimento alla norma tecnica UNI 8065

DPR 74/13 entrato in vigore a luglio 2013 “relativo all’esercizio,

alla conduzione, al controllo, alla manutenzione e alle ispezioni

degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva e

per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari.”

Il decreto prevede all’art. 8 comma c) che il manutentore della caldaia all’atto

delle visite di controllo periodiche sugli impianti, debba verifi care anche la pre-

senza e la funzionalità dei sistemi di trattamento acqua.

Oltre ai consueti test di rendimento energetico mediante l’analisi di combustio-

ne dei fumi, la “verifi ca della caldaia” sarà accompagnata anche da un obbli-

gatorio controllo delle apparecchiature e prodotti utilizzati per la protezione del

circuito di riscaldamento e dell’impianto di acqua calda sanitaria.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 10 FEBBRAIO 2014:

Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto efficienza

energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013. (GU

Serie Generale n. 55 del 7-3-2014)

A partire dal 1° giugno 2014, gli impianti termici devono essere muniti di un

nuovo “libretto di impianto per la climatizzazione”, conforme al modello ripor-

tato all’allegato I del DM 10/02/2014 e le schede n. 2 e 14.4 (che nelle pagine

seguenti riportiamo) sono dedicate all’obbligatorietà del trattamento dell’acqua

a protezione degli impianti termici di climatizzazione estiva, invernale e agli

impianti di raffreddamento idronici.

Il responsabile della compilazione della scheda n. 2 è l’installatore.

Sempre a partire dal 1° giugno 2014 l’operatore incaricato della manutenzione

degli impianti termici dovrà utilizzare i nuovi modelli di rapporto di effi cienza

energetica denominati allegato II, III, IV e V che sostituiscono gli allegati F e G

del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

Al punto C di tutti e quattro gli allegati è riportato il controllo del trattamento

dell’acqua da parte del manutentore all’atto della verifi ca periodica di effi cien-

za energetica degli impianti.

Nelle pagine seguenti è riportato, come esempio, l’all. II (tipo 1) relativo ai

Gruppi Termici (generatori a fi amma) dove è evidente al punto C il controllo del

trattamento dell’acqua.

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