Acqua sanitaria

D.L. n. 31 del 2 febbraio 2001

“Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle

acque destinate al consumo umano”

Decreto legislativo di attuazione della Direttiva comunitaria 98/83/CE che si

occupa dei requisiti chimici e microbiologici dell’acqua destinata al consumo

umano. Entrato in vigore il 25 dicembre del 2003 sostituisce, in Italia, il DPR

236/88.

Definisce le acque destinate al consumo umano come le acque trattate o non

trattate utilizzate ad uso potabile, per la preparazione dei cibi e delle bevande e

per altri usi domestici indipendentemente dall’origine e dal sistema di fornitura

(rete di distribuzione, cisterne, bottiglie o contenitori).

Sono ugualmente considerate acque destinate al consumo umano quelle utiliz-

zate in un’impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conserva-

zione o l’immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo

umano.

Definisce il punto di consegna (normalmente il contatore) come delimitazione

tra la rete di distribuzione esterna e quella interna.

Le acque si definiscono conformi al presente Decreto quando vengono rispettati i

requisiti minimi dei parametri previsti nell’Allegato I.

I valori dei parametri devono essere rispettati nei seguenti punti:

G per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto in cui fuo-

riescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano;

G per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui fuoriescono dalla cisterna;

G per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il con-

sumo umano, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori

(modificato dal DL 27/02);

G per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto in cui sono utiliz-

zate nell’impresa.

All’Articolo 9 del presente Decreto viene indicato che nessuna sostanza o mate-

riale utilizzato per la realizzazione di nuovi impianti di preparazione o distribu-

zione di acqua destinata al consumo umano, cos

ì come per l’adeguamento di

quelli esistenti, deve rilasciare i propri costituenti od impurezze ad essi legate

in quantità superiore ai limiti previsti.

Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 27

"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2001,

n. 31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qua-

lità delle acque destinate al consumo umano"

Decreto che modifica il precedente DL 31/01 e ne corregge il testo in alcuni

punti.

In particolare vengono modificati alcuni dei punti di rispetto dei parametri:

G per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto di conse-

gna ovvero, ove sconsigliabile per difficoltà tecniche o pericolo di inquinamen-

to del campione, in un punto prossimo della rete di distribuzione rappresentati-

vo e nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo

umano;

G per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il con-

sumo umano, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori e

nelle confezioni in fase di commercializzazione o comunque di messa a

disposizione per il consumo.

Inoltre viene estesa la figura del Gestore del servizio idrico integrato compren-

dendo anche “chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici autono-

mi o cisterne, fisse o mobili”.

Vengono inoltre modificati alcune delle indicazioni contenute nell’Allegato I,

relativamente ai parametri degli ioni nitrito e nitrato, al parametro del disinfet-

tante residuo ed al parametro del pH.

Decreto Ministero Salute n. 25 del 7.02.2012

“Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al tratta-

mento dell'acqua destinata al consumo umano”

Il Decreto supera il DM 443/90, attualizzando il nuovo documento ai riferimenti

legislativi cogenti:

G D.L. n. 31 del 2.2.2001 e s.m.i. in materia di qualità dell’acqua destinata al

consumo umano che supera il DPR 236/88.

G D.M. 174/04 riguardante i prodotti a contatto con acqua potabile.

Inoltre è stata recepita in Italia una ricca legislazione Europea in ambito ali-

mentare, a tutela del consumatore e del libero scambio delle merci all’interno

dell’U.E. (es. Trattato di Roma).

Sono stati prodotti dal comitato CEN 10 standard tecnici volontari Europei (EN)

che hanno automaticamente sostituito tutte le equivalenti norme nazionali (UNI,

DIN, AFNOR, BSI etc.) e che oggi costituiscono una affidabile garanzia di qualità

tecnica.

Peraltro molte apparecchiature non erano prese in considerazione dal D.M.

443/90 a seguito dello sviluppo tecnologico del settore come ad esempio la

Nanofiltrazione, la Ultrafiltrazione, la E.D.I., etc.

Cosa cambia il nuovo decreto

Si applica alle apparecchiature per il trattamento dell’acqua destinata al consu-

mo umano, sia in ambito domestico, sia non domestico. Sono però escluse le

apparecchiature destinate al trattamento dell’acqua potabile impiegate nelle

varie fasi del ciclo lavorativo dell’industria alimentare (secondo regolamento CE

178/2002).

Dove si applica

Alle abilitazioni residenziali, ai Condomini/Residenze, agli uffici, alberghi, tutte le

attività private non ad uso pubblico (es. Studi dentistici, negozi non alimentari,

etc.), alle scuole, agli ospedali / Strutture ricettive in genere, luoghi di culto e

luoghi ricreativi non alimentari (es. cinema).

Dove non si applica

G Agli impianti tecnologici (es. circuiti di riscaldamento, raffreddamento, umidi-

ficazione);

G Elettrodomestici quali lavatrici, lavastoviglie, macchine da caffè;

G Alle imprese alimentari come definite dal regolamento CE 178/2002, ai bar,

mense, ristoranti, imprese che producono, trattano e/o immettono sul mercato

prodotti alimentari;

G Alle fontane pubbliche/chioschi dell’acqua.

Che cosa prevede

G Che l’acqua trattata in uscita dalle apparecchiature di trattamento acqua sia

sempre conforme alla legislazione di riferimento = D.L. n. 31/2001 e s.m.i..

G Che tutte le apparecchiature siano realizzate nel rispetto del D.M. 174/04, per

quanto riguarda i materiali in contatto con acqua potabile.

G Che tutte le apparecchiature rispettino i requisiti di sicurezza generali e spe-

cifici della legislazione vigente e futura. (es. rispetto delle norme armonizzate CE

attuali (Direttiva bassa tensione/rumorosità/compatibilità elettromagnetica) e

future (Es. norme tecniche armonizzate secondo mandato M136).

G Il rispetto del codice del consumo per quanto riguarda le prestazioni del pro-

dotto e gli argomenti di vendita. Non sarà più possibile vendere prodotti che non

abbiano delle prestazioni garantite e riferite a letteratura scientifica internazio-

nale quali standard nazionali, internazionali, pubblicazioni e linee guida OMS;

G Una chiara descrizione del prodotto, delle sue prestazioni, della gestione e

manutenzione, per rendere consapevole il consumatore sulla scelta fatta e sulle

incombenze che ne derivano.

Cosa non prevede il decreto

L’obbligo per i produttori di mettere in commercio apparecchiature con caratte-

ristiche tecniche definite e limitate;

L’obbligo di sottoporre ad autorizzazione preventiva alla vendita i filtri compositi.

Alcuni articoli fondamentali del DM 25/02

Art. 4 “Requisiti generali e specifici delle apparecchiature e dei materiali che

vengono a contatto con l’acqua”

Prevede che l’acqua trattata sia sempre conforme al D.L. n. 31/2001 per tutta

la vita dell’apparecchiatura, sia consentendo all’utente di prelevare campioni di

acqua prima e dopo il trattamento per eseguirne il controllo e l’analisi, sia for-

nendo tramite il produttore, procedure per capire se ci sono problemi di funzio-

namento.

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