Per la riqualificazione
energetica degli edifici
Cos’è?
Il Superbonus 110% è la detrazione fiscale prevista dal Decreto Rilancio (DL 34/2020), che
vuole perseguire il duplice obiettivo di migliorare le prestazioni energetiche (Ecobonus)
e sismiche (Sismabonus) del patrimonio edilizio esistente e contribuire al rilancio del
settore edile.
Validità:
La detrazione si applica nella misura del 110% per le spese documentate e rimaste a
carico del contribuente, sostenute dal 1 Luglio 2020 e si configura come una detrazione
IRPEF o IRES calcolata in 5 annualità di pari importo con le seguenti scadenze:
Per gli edifici unifamiliari, il Superbonus 110% è valido per tutto il 2022. Servirà raggiungere
uno stato di avanzamento dei lavori almeno del 30% entro il 30 giugno 2022.
Per plurifamiliari e condomini, il bonus è valido per tutto il 2022 e dovrebbe essere
disponibile fino al 2025 con aliquota ridotta fino al 65%.
Chi sono i beneficiari:
• Condomini;
• Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni,
su unità immobiliari – limitatamente all’ecobonus 110%, questi soggetti possono
beneficiare della detrazione per gli interventi realizzati sul numero massimo di due
unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi
effettuati sulle parti comuni dell’edificio;
• Istituti autonomi case popolari (IACP) per interventi realizzati su immobili, di loro
proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
• Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili
dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
• Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato
e dalle associazioni di promozione sociale;
• Associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati
ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
110%
Superbonus
6