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§ 1 Disposizioni generali

(1) Tutte le forniture, prestazioni e offerte della Società sono regolate esclusivamente dalle presenti condizioni,

anche qualora le stesse non vengano espressamente menzionate durante le trattative. Le Condizioni Generali

della Società si applicano a tutti i contratti stipulati con imprese, persone giuridiche di diritto pubblico e fondi

speciali di diritto pubblico, nonché a tutti i rapporti commerciali futuri, anche qualora le stesse non siano state

espressamente concordate. Le Condizioni Generali della Societ

à devono intendersi accettate al più tardi al

momento dell’accettazione della merce.

(2) Eventuali deroghe o condizioni dell’Acquirente che si discostino dalle condizioni della Società acquistano effica-

cia esclusivamente se espressamente approvate per iscritto dalla Società.

(3) Tutte le vendite sono disciplinate dagli Incoterms 2000, nella versione di volta in volta in vigore.

§ 2 Offerta e modifiche

(1) Salvo diversamente ed espressamente convenuto, i tempi di consegna sono indicativi e non vincolanti.

(2) È consentito apportare modifiche legate alla produzione, visive e tecniche (nella misura in cui siano finalizzate

ad adeguare i prodotti agli standard tecnici più avanzati) nonché quelle relative all’imballaggio, nella misura in

cui le stesse siano ragionevoli per il Committente e non pregiudichino l’idoneità all’uso.

§ 3 Condizioni di pagamento

(1) Salvo diversamente indicato nella conferma d’ordine (e comprovato dalla fattura), il pagamento del prezzo di

acquisto netto (al netto di detrazioni e spese) deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data della fattura. In

caso venga effettuato entro 14 giorni, viene concesso uno sconto del 2%.

(2) In caso di ritardato pagamento del Committente, la Società ha il diritto di applicare un interesse di mora pari

al tasso d’interesse di base incrementato di 8 punti percentuali. È inoltre facoltà della Società dimostrare in

qualsiasi momento di aver subito, e fatturare, un danno da interessi maggiore.

(3) In caso di mancato rispetto delle condizioni di pagamento, ritardo o circostanze che potrebbero compromettere

l’affidabilità creditizia del Committente, tutti i crediti della Società giungeranno immediatamente a scadenza.

(4) La Società non è tenuta ad accettare cambiali e assegni. A tale riguardo, gli accrediti vengono effettuati sempre

salvo buon fine (pro solvendo, non in luogo d’adempimento) con la valuta del giorno in cui la Società può disporre

del controvalore. Le cambiali vengono accettate addebitando lo sconto applicato alla Società nel momento in cui la

cambiale viene girata, l’imposta di bollo e le spese bancarie, nonché le eventuali commissioni d’incasso.

§ 4 Tempi di consegna e impedimenti

(1) Salvo diversamente convenuto per iscritto, i tempi e i termini di consegna non sono vincolanti. Il termine di

consegna decorre dall’invio della conferma d’ordine e tuttavia non prima di aver ottenuto dal Committente

tutti i documenti, le approvazioni e le autorizzazioni necessari e non prima di aver ricevuto l’acconto pattuito e i

chiarimenti relativi a tutte le questioni tecniche.

(2) Il termine di consegna deve considerarsi rispettato se la merce oggetto della fornitura lascia lo stabilimento prima

della scadenza dello stesso o se la comunicazione di merce pronta per la consegna viene fornita prima di tale data.

(3) IncasodiimpedimentiimprevistiindipendentidalcontrollodellaSocietàechequest’ultimanonsiariuscitaadevitare

nonostante la ragionevole cura utilizzata nelle circostanze date – indipendentemente dal fatto che tali impedimenti si

siano verificati presso la Società o un subfornitore della Società – come, ad esempio, eventi di forza maggiore (ad es.

guerre e catastrofi naturali), ritardi nella fornitura di materie prime importanti, ecc. – è facoltà della Società recedere,

totalmente o parzialmente, dal contratto di fornitura o rinviare la data di fornitura per l’intera durata dell’impedimento.

Gli stessi diritti spettano alla Società in caso di sciopero o serrate presso la Società o i suoi fornitori a monte. La Socie-

tà provvederà ad informare tempestivamente i suoi clienti in merito a tali circostanze.

(4) In caso di ritardata consegna,

è facoltà dell’Acquirente, trascorso senza alcun esito positivo un termine ragione-

vole, recedere dal contratto; in caso di impossibilità di prestazione da parte della Società, è facoltà dell’Acquirente

recedere anche con effetto immediato. La ritardata consegna è equiparabile all’impossibilità di prestazione qua-

lora il ritardo sia superiore a un mese. Fatto salvo il paragrafo 4, il diritto al risarcimento dei danni subiti (inclusi

eventuali danni conseguenti) resta escluso; lo stesso vale per il rimborso delle spese sostenute.

(5) L’esclusione di responsabilità disciplinata dal paragrafo 4 non trova applicazione nella misura in cui sia stato con-

cordato un limite o un’esclusione di responsabilità per i danni causati alla persona (morte, invalidità o malattia) a se-

guito di un inadempimento doloso o colposo dell’utilizzatore o di un inadempimento doloso o colposo di un rappre-

sentante legale o di un ausiliario dell’utilizzatore; tale esclusione non si applica neanche qualora sia stato concordato

un limite o un’esclusione di responsabilità per altri danni causati da un inadempimento doloso o colposo dell’utiliz-

zatore o da un inadempimento doloso o colposo di un rappresentante legale o di un ausiliario dell’utilizzatore.

Qualora la Società commetta una grave negligenza o violi un “obbligo fondamentale”, la responsabilità è limi-

tata ai danni contrattuali tipici prevedibili; per il resto, la responsabilità è esclusa in base a quanto previsto dal

paragrafo 4.

Per quanto riguarda il rimborso delle spese, le precedenti disposizioni trovano conseguente applicazione.

(6) I limiti di responsabilità previsti dai paragrafi 3 e 4 non trovano applicazione qualora sia stato stipulato un con-

tratto commerciale a termine fisso; lo stesso vale nel caso in cui il Committente sia in grado di dimostrare che,

a causa del ritardo riconducibile alla Società, il suo interesse all’adempimento del contratto è venuto meno.

§ 5 Riserva di proprietà

(1) Tutte le merci fornite resteranno di proprietà della Società fino all’avvenuto pagamento, da parte del Commit-

tente, di tutti gli importi presenti e futuri dallo stesso dovuti in virtù del rapporto commerciale tra le parti.

La riserva di proprietà comprende anche i pezzi di ricambio, come, ad esempio, motori, dispositivi di controllo,

ecc. anche se incorporati, poich

é come tali essi non costituiscono componenti importanti ai sensi del § 93 del

codice civile tedesco.

(2) In caso di comportamento del Committente non conforme ai termini contrattuali e, in particolar modo,

in caso di ritardato pagamento,

è facoltà della Società ritirare la merce; il Committente accetta sin d’ora il

ritiro della merce in tale circostanza.

In caso di ritiro della merce, il contratto deve considerarsi risolto dalla Società esclusivamente qualora la So-

cietà abbia fornito espressamente una dichiarazione in tal senso. I costi sostenuti dalla Società a causa del

ritiro della merce (e in particolar modo le spese di trasporto) sono a carico del Committente. È inoltre facoltà

della Società vietare al Committente di rivendere o trasformare in qualunque modo le merci fornite con riserva

di proprietà e revocare l’autorizzazione all’addebito diretto in conto (§ 7 V). È facoltà del Committente esigere

la consegna della merce ritirata in assenza di un’espressa dichiarazione di ritiro soltanto dopo il pagamento

dell’intero prezzo di acquisto.

(3) Il Committente è obbligato a trattare con cura la merce.

(4) Il Committente non può né costituire in pegno o concedere in garanzia n

é cedere altrimenti la merce oggetto

della fornitura e i crediti sorti in relazione alla stessa.

In caso di costituzione in pegno o altri interventi di terzi, il Committente è tenuto ad informare tempestivamente

per iscritto la Società, al fine di consentire alla stessa di promuovere un’azione legale ai sensi del § 771 del codice

di procedura civile tedesco. Eventuali spese residue ai sensi del § 771 del codice di procedura civile tedesco

relative a tale causa e a carico della Società anche in caso di vittoria della Società, sono a carico del Committente.

(5) ÈfacoltàdelCommittente,rivendere,trasformareocombinarelacosacompravendutanelcorsodelnormalesvolgi-

mento della sua attività; in tal caso, egli cede tuttavia sin d’ora alla Società tutti i crediti derivanti dalla rivendita, dalla

trasformazione, o dall’assemblaggio o da altri motivi giuridici (e in particolar modo dalle assicurazioni o azioni non

autorizzate) per un importo pari all’importo finale della fattura (comprensivo di IVA) concordato con la Società.

Il Committente è autorizzato ad incassare tali crediti anche dopo la cessione, fatta salva, in ogni caso, la facoltà

della Società di incassare essa stessa i crediti.

Tuttavia, la Società s’impegna a non incassare il credito fintantoché il Committente adempia ai propri obblighi

di pagamento derivanti dai proventi incassati, sia in regola con i pagamenti e non sia stata presentata alcuna

istanza di apertura di un procedimento d’insolvenza o di fallimento nei suoi confronti.

In caso contrario, il Committente è tenuto a notificare alla Società, su richiesta, i crediti ceduti e i nomi dei de-

bitori, a fornire tutte le informazioni necessarie ai fini dell’incasso, a consegnare i documenti a ciò connessi e a

comunicare ai debitori (terzi) la cessione.

In caso di inadempimento contrattuale (in particolare: ritardato pagamento) del Committente, è facoltà della

Società revocare l’autorizzazione all’addebito diretto in conto.

(6) La riserva di proprietà comprende anche i prodotti generati dalla trasformazione, assemblaggio o combinazione

della merce della Società per il loro intero valore, nella misura in cui tali processi vengano effettuati per conto

della Società in modo tale che la stessa ne risulti proprietaria. Qualora, in caso di trasformazione, assemblaggio

o combinazione con merci di terzi, la riserva di proprietà di tali terzi resti impregiudicata, la Società acquisisce

la comproprietà in misura proporzionale al valore oggettivo di tale merce.

(7) Il Committente cede alla Società anche i crediti a garanzia dei crediti vantati dalla Società nei suoi confronti,

sorti dal collegamento tra l’oggetto della fornitura e un terreno nei confronti di un terzo.

(8) LegaranziespettantiallaSocietànonsonocomprese,qualorailvaloredellegaranziedellaSocietàsuperidel50%

il valore nominale dei crediti da garantire; la decisione in merito alle garanzie da escludere spetta alla Società.

(9) L’applicazione della riserva di proprietà in caso di ritardato pagamento o pericolo, nonché la costituzione in

pegno dell’oggetto della fornitura da parte della Società devono considerarsi come recesso dal contratto.

§ 6 Garanzia per i vizi della cosa

La Società deve ritenersi responsabile per eventuali vizi della cosa in caso di regolare adempimento degli obblighi del

Committente di ispezione e denuncia dei vizi, previsti dal § 377 del codice commerciale tedesco, come segue:

(1) In presenza di un vizio della cosa compravenduta, la Società ha la facoltà di decidere se eliminare il vizio o

sostituire il prodotto con un altro privo di vizi (adempimento successivo). La premessa necessaria affinché ciò

avvenga è che si tratti di un vizio rilevante. Qualora una o entrambe le tipologie di adempimento successivo

risultino impossibili da applicare o sproporzionate, è facoltà della Società rifiutarle.

È facoltà della Società rifiutare l’adempimento successivo qualora l’Acquirente ometta di adempiere ai propri obblighi

di pagamento nei confronti della Società in misura corrispondente alla parte della prestazione non affetta da vizi.

(2) Qualora l’adempimento successivo di cui al punto 1 si riveli impossibile da applicare o fallisca, è facoltà

dell’Acquirente decidere se ridurre il prezzo di acquisto di conseguenza o recedere dal contratto conformemen-

te a quanto previsto dalla legge; ciò si applica in particolar modo in caso di ritardo colposo o rifiuto dell’adem-

pimento successivo, anche qualora questo fallisca per la seconda volta.

Salvo diversamente previsto qui di seguito (paragrafo 4), restano esclusi ulteriori diritti dell’Acquirente, indipenden-

temente dai motivi giuridici (e in particolar modo i diritti derivanti da colpa alla stipula del contratto, inadempimento

di obblighi contrattuali fondamentali e accessori, rimborso delle spese ad eccezione di quelle previste dal § 439 II

del codice civile tedesco, azioni non autorizzate e altre responsabilità extracontrattuali); ciò si applica in particolar

modo al diritto al risarcimento dei danni subiti non connessi alla cosa compravenduta, nonché al diritto al risar-

cimento per il mancato guadagno; sono altresì compresi i diritti non derivanti dai vizi della cosa compravenduta.

(3) Le precedenti disposizioni trovano altresì applicazione in caso di fornitura di merci diverse o di quantitativi infe-

riori rispetto all’ordine.

(4) L’esclusione di responsabilità disciplinata dal paragrafo 2 non trova applicazione nella misura in cui sia stato

concordato un limite o un’esclusione di responsabilità per i danni causati alla persona (morte, invalidità o ma-

lattia) a seguito di un inadempimento doloso o colposo dell’utilizzatore o di un inadempimento doloso o colposo

di un rappresentante legale o di un ausiliario dell’utilizzatore; tale esclusione non si applica neanche qualora sia

stato concordato un limite o un’esclusione di responsabilità per altri danni causati da un inadempimento doloso

o colposo dell’utilizzatore o da un inadempimento doloso o colposo di un rappresentante legale o di un ausilia-

rio dell’utilizzatore. Qualora la Società commetta una grave negligenza o violi un “obbligo fondamentale”, la

responsabilità è limitata ai danni contrattuali tipici prevedibili; per il resto, la responsabilità è esclusa in base a

quanto previsto dal paragrafo 2.

L’esclusione di responsabilità non si applica nei casi in cui, ai sensi della legge sulla responsabilità di prodotto,

in presenza di vizi dell’oggetto della fornitura, la responsabilità si riferisca ai danni a persone o a cose causati a

beni destinati a un uso privato.

L’esclusione di responsabilità non si applica neanche in caso di assunzione di una garanzia o di assicurazione

di una caratteristica, qualora sia proprio un vizio compreso nelle stesse a chiamare in causa la Società. Per

quanto riguarda il rimborso delle spese, le precedenti disposizioni trovano conseguente applicazione.

(5) La Società non si assume alcuna responsabilità per i danni causati da quanto segue: utilizzo inidoneo o scor-

retto, installazione non corretta da parte del Committente o di terzi, normale usura, trattamento inadeguato o

negligente, risorse inidonee, lavori non eseguiti correttamente, sede non idonea, materiale alternativo, reazioni

chimiche, elettrochimiche o elettriche (se non causate dalla Società), modifiche o riparazioni, effettuate dal

Committente o da terzi, inappropriate o effettuate in assenza di previa autorizzazione della Società.

(6) La Società fornisce i suoi prodotti unitamente alle opportune istruzioni di installazione e montaggio. Il Commit-

tente s’impegna a fornire o a segnalare l’esistenza di tali istruzioni in caso di rivendita dei prodotti. I diritti di

garanzia decadono nel caso in cui l’installazione venga eseguita senza rispettare le istruzioni, il vizio derivi da

tale errata installazione e le istruzioni risultino corrette.

§ 7 Responsabilità per obblighi accessori

Qualora, per colpe riconducibili alla Società, il prodotto fornito non possa essere utilizzato conformemente a

quanto previsto dal contratto dal Committente, a causa di una mancata o errata attuazione di proposte o consi-

gli precedenti o successivi alla stipula del contratto, e di altri obblighi contrattuali accessori (e in particolar mo-

do le istruzioni per l’assistenza e la manutenzione del prodotto), trovano conseguente applicazione, escludendo

ulteriori diritti del Committente, le disposizioni di cui ai §§ 6 e 8.

§ 8 Limiti di responsabilità

(1) In caso di inadempimento dovuto a una lieve negligenza, la responsabilità della Società è limitata ai danni medi

diretti, tipici per il contratto e prevedibili in base alla tipologia della merce. Ciò si applica altresì in caso di ina-

dempimento dovuto a una lieve negligenza da parte dei rappresentanti legali o degli ausiliari della Società.

La Società non deve ritenersi responsabile nei confronti delle imprese in caso di inadempimento dovuto a una

lieve negligenza.

(2) I precedenti limiti di responsabilità non comprendono i diritti del cliente derivanti dalla responsabilità di prodot-

to. Inoltre, i limiti di responsabilità non si applicano né ai danni fisici e alla salute della persona non imputabili

né alla morte del cliente.

(3) Ildirittodelclientealrisarcimentopervizidellacosadecadedopounannodallaconsegnadellamerce.Ciònon

si applica in caso di dolo della Società.

§ 9 Luogo dell’adempimento, diritto applicabile e foro competente

(1) Luogo dell’adempimento è il luogo di spedizione (stabilimento o magazzino).

(2) Foro competente è Düren, nella misura in cui il Committente sia anche un commerciante (Kaufmann). È facoltà

della Società adire le vie legali contro il Committente anche in altri fori competenti ammessi.

(3) Tutti i diritti e le pretese derivanti dal presente contratto sono disciplinati dal diritto non unificato della Repubblica

Federale di Germania (codice civile tedesco e codice commerciale tedesco). La Convenzione delle Nazioni Unite

sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni Mobili (CISG) non trova applicazione per espressa volontà delle parti.

§ 10 Disposizioni varie

(1) Eventuali modificazioni del contratto necessitano dell’approvazione della Società per essere efficaci.

(2) L’eventuale inefficacia o nullità, totale o parziale, di una qualsiasi disposizione delle presenti condizioni non pre-

giudica la validità delle restanti disposizioni. In tal caso, le parti contraenti s’impegnano a definire una disposi-

zione che consenta di raggiungere, nella più ampia misura possibile, il senso e lo scopo economico perseguito

dalla disposizione inefficace o nulla.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E FORNITURA

DI HOESCH DESIGN GMBH

VERSIONE: 01. AGOSTO 2009