Le normative in vigore
Legge 10/1991: approvazione della
contabilizzazione del calore in
assemblea di condominio
Questa legge riguarda diversi
aspetti dell’impiantistica del riscal-
damento condominiale.
L’art. 26 comma 5, recita testual-
mente: “Per le innovazioni relative
all’adozione di sistemi di termo-
regolazione e di contabilizzazione
del calore e per il conseguente
riparto degli oneri di riscaldamen-
to in base al consumo effettiva-
mente registrato, l’assemblea di
condominio decide a maggioranza,
in deroga agli articoli 1120 e 1136
del codice civile”. In altri punti della
stessa legge, per altri interventi
presi in considerazione.
Su questo punto il legislatore ha
tralasciato qualsiasi riferimento
esplicito a maggioranze diverse
da quella riferita alle teste pre-
senti all’assemblea regolarmente
convocata, come invece indicato in
altri casi.
D.P.R. 551/1999: obbligatorietà del-
la contabilizzazione del calore
In questo documento, viene presa
nuovamente in esame l’impianti-
stica dei sistemi di riscaldamento.
L’art. 5 rende obbligatoria la conta-
bilizzazione del calore negli edifici
di nuova costruzione.
In questi casi è tecnicamente ed
economicamente più vantaggiosa
la contabilizzazione diretta del
calore (un solo contatore per ogni
unità immobiliare).
D.L. 192/1995 e 311/2006: obbligo
valvole termostatiche
Questi due decreti si riferiscono
a una serie di aspetti tecnici sul
rendimento energetico in edilizia,
apportando anche alcune rettifi-
che alla Legge 10/1991. L’allegato
I del D.L. 192/2005 e l’allegato I-11
del decreto 311/2006 impongono
l’installazione delle valvole termo-
statiche in tutto il condominio in
caso di ristrutturazione dell’im-
pianto termico.
D.P.R. 59/2009: obbligo di contabi-
lizzazione del calore per impianti
con distribuzione non equilibrata.
Questo decreto, che disciplina la
certificazione energetica degli edi-
fici, obbliga alla termoregolazione
e alla contabilizzazione del calore
nel caso di impianto centralizzato
che abbia locali dove viene supe-
rato il valore massimo di tempe-
ratura consentito dalla legge. La
sostituzione deve avvenire obbliga-
toriamente solo in caso di sostitu-
zione del generatore di calore. Vedi
rif. Art. 4, comma 5, punto E.
DIRETTIVA EUROPEA 2012/27/UE
A partire dal 2007, alcune regioni
italiane (Piemonte, Lombardia, La-
zio) si sono espresse con decreti e/o
leggi regionali in merito all’obbligo
della contabilizzazione e della ter-
moregolazione negli edifici, stabi-
lendo diverse dead line.
Successivamente, la direttiva
europea 2012/27/UE sull’efficienza
energetica nell’Unione Europea
(EED), stabiliva come promuovere
l’efficienza energetica per poter
raggiungere l’obiettivo di ridurre
del 20% le emissioni di gas serra, il
fabbisogno di energia primaria e
soddisfare il 20% dei consumi ener-
getici con fonti rinnovabili (il tutto
entro il 2020). All’interno di questo
quadro si prescriveva l’obbligatorie-
tà della contabilizzazione e della ter-
moregolazione, grazie all’utilizzo di
contatori o ripartitori da installarsi
entro il 31 dicembre 2016.
L’Italia ha recepito la direttiva euro-
pea con il Decreto Legislativo n. 102
del 4 luglio 2014, entrato in vigore il
19 luglio 2014.
L’articolo 9 è dedicato alla “Misura-
zione e fatturazione dei consumi
energetici”. Al comma 5 si dice: “è
obbligatoria l’installazione entro il
31 dicembre 2016 ... di contatori indi-
viduali per misurare l’effettivo con-
sumo di calore o di raffreddamento
o di acqua calda per ciascuna unità
immobiliare nella misura in cui sia
tecnicamente possibile, efficiente
in termini di costi e proporzionato
rispetto ai risparmi energetici po-
tenziali.” e proseguendo: “nei casi in
cui l’uso di contatori individuali non
sia tecnicamente possibile o non sia
efficiente in termini di costi, per la
misura del riscaldamento si ricorre
all’installazione di sistemi di ter-
moregolazione e contabilizzazione
del calore individuali per misurare il
consumo di calore in corrisponden-
za a ciascun radiatore posto all’in-
terno delle unità immobiliari”.
Viene successivamente precisato
come deve essere effettuata la
ripartizione delle spese:” l’importo
complessivo deve essere suddiviso
in relazione agli effettivi prelievi
volontari di energia termica utile e
ai costi generali per la manutenzio-
ne dell’impianto, secondo quanto
previsto dalla norma tecnica UNI
10200 e successivi aggiornamenti.
È fatta salva la possibilità, per la
prima stagione termica successiva
all’installazione dei dispositivi di cui
al presente comma, che la suddi-
visione si determini in base ai soli
millesimi di proprietà”.
L’articolo 16 prevede inoltre delle
sanzioni per condomìni e utenti
che non si siano adeguati a quanto
stabilito dalla legge entro i ter-
mini indicati. Al comma 7 si dice:
“il condominio e i clienti finali che
acquistano energia per un edificio
polifunzionale che non provvedono
ad installare sistemi di termore-
golazione e contabilizzazione del
calore individuali per misurare il
consumo di calore in corrispon-
denza di ciascun radiatore posto
all’interno dell’unità immobiliare,
sono soggetti, ciascuno, alla san-
zione amministrativa pecuniaria da
500 a 2500 euro. Inoltre, il comma
14 prevede una sanzione anche nei
casi in cui il conteggio non venga
effettuato secondo quanto indicato:
”una sanzione amministrativa da
500 a 2500 euro il condominio ... che
non ripartisce le spese in conformità
alle disposizioni di cui all’articolo 9
comma 5”.
La norma tecnica UNI 10200, ci-
tata all’interno del testo di legge,
definisce i criteri per una corretta
ripartizione delle spese energetiche
dei condomini dotati di sistemi di
contabilizzazione.