Le normative in vigore

Legge 10/1991: approvazione della

contabilizzazione del calore in

assemblea di condominio

Questa legge riguarda diversi

aspetti dell’impiantistica del riscal-

damento condominiale.

L’art. 26 comma 5, recita testual-

mente: “Per le innovazioni relative

all’adozione di sistemi di termo-

regolazione e di contabilizzazione

del calore e per il conseguente

riparto degli oneri di riscaldamen-

to in base al consumo effettiva-

mente registrato, l’assemblea di

condominio decide a maggioranza,

in deroga agli articoli 1120 e 1136

del codice civile”. In altri punti della

stessa legge, per altri interventi

presi in considerazione.

Su questo punto il legislatore ha

tralasciato qualsiasi riferimento

esplicito a maggioranze diverse

da quella riferita alle teste pre-

senti all’assemblea regolarmente

convocata, come invece indicato in

altri casi.

D.P.R. 551/1999: obbligatorietà del-

la contabilizzazione del calore

In questo documento, viene presa

nuovamente in esame l’impianti-

stica dei sistemi di riscaldamento.

L’art. 5 rende obbligatoria la conta-

bilizzazione del calore negli edifici

di nuova costruzione.

In questi casi è tecnicamente ed

economicamente più vantaggiosa

la contabilizzazione diretta del

calore (un solo contatore per ogni

unità immobiliare).

D.L. 192/1995 e 311/2006: obbligo

valvole termostatiche

Questi due decreti si riferiscono

a una serie di aspetti tecnici sul

rendimento energetico in edilizia,

apportando anche alcune rettifi-

che alla Legge 10/1991. L’allegato

I del D.L. 192/2005 e l’allegato I-11

del decreto 311/2006 impongono

l’installazione delle valvole termo-

statiche in tutto il condominio in

caso di ristrutturazione dell’im-

pianto termico.

D.P.R. 59/2009: obbligo di contabi-

lizzazione del calore per impianti

con distribuzione non equilibrata.

Questo decreto, che disciplina la

certificazione energetica degli edi-

fici, obbliga alla termoregolazione

e alla contabilizzazione del calore

nel caso di impianto centralizzato

che abbia locali dove viene supe-

rato il valore massimo di tempe-

ratura consentito dalla legge. La

sostituzione deve avvenire obbliga-

toriamente solo in caso di sostitu-

zione del generatore di calore. Vedi

rif. Art. 4, comma 5, punto E.

DIRETTIVA EUROPEA 2012/27/UE

A partire dal 2007, alcune regioni

italiane (Piemonte, Lombardia, La-

zio) si sono espresse con decreti e/o

leggi regionali in merito all’obbligo

della contabilizzazione e della ter-

moregolazione negli edifici, stabi-

lendo diverse dead line.

Successivamente, la direttiva

europea 2012/27/UE sull’efficienza

energetica nell’Unione Europea

(EED), stabiliva come promuovere

l’efficienza energetica per poter

raggiungere l’obiettivo di ridurre

del 20% le emissioni di gas serra, il

fabbisogno di energia primaria e

soddisfare il 20% dei consumi ener-

getici con fonti rinnovabili (il tutto

entro il 2020). All’interno di questo

quadro si prescriveva l’obbligatorie-

tà della contabilizzazione e della ter-

moregolazione, grazie all’utilizzo di

contatori o ripartitori da installarsi

entro il 31 dicembre 2016.

L’Italia ha recepito la direttiva euro-

pea con il Decreto Legislativo n. 102

del 4 luglio 2014, entrato in vigore il

19 luglio 2014.

L’articolo 9 è dedicato alla “Misura-

zione e fatturazione dei consumi

energetici”. Al comma 5 si dice: “è

obbligatoria l’installazione entro il

31 dicembre 2016 ... di contatori indi-

viduali per misurare l’effettivo con-

sumo di calore o di raffreddamento

o di acqua calda per ciascuna unità

immobiliare nella misura in cui sia

tecnicamente possibile, efficiente

in termini di costi e proporzionato

rispetto ai risparmi energetici po-

tenziali.” e proseguendo: “nei casi in

cui l’uso di contatori individuali non

sia tecnicamente possibile o non sia

efficiente in termini di costi, per la

misura del riscaldamento si ricorre

all’installazione di sistemi di ter-

moregolazione e contabilizzazione

del calore individuali per misurare il

consumo di calore in corrisponden-

za a ciascun radiatore posto all’in-

terno delle unità immobiliari”.

Viene successivamente precisato

come deve essere effettuata la

ripartizione delle spese:” l’importo

complessivo deve essere suddiviso

in relazione agli effettivi prelievi

volontari di energia termica utile e

ai costi generali per la manutenzio-

ne dell’impianto, secondo quanto

previsto dalla norma tecnica UNI

10200 e successivi aggiornamenti.

È fatta salva la possibilità, per la

prima stagione termica successiva

all’installazione dei dispositivi di cui

al presente comma, che la suddi-

visione si determini in base ai soli

millesimi di proprietà”.

L’articolo 16 prevede inoltre delle

sanzioni per condomìni e utenti

che non si siano adeguati a quanto

stabilito dalla legge entro i ter-

mini indicati. Al comma 7 si dice:

“il condominio e i clienti finali che

acquistano energia per un edificio

polifunzionale che non provvedono

ad installare sistemi di termore-

golazione e contabilizzazione del

calore individuali per misurare il

consumo di calore in corrispon-

denza di ciascun radiatore posto

all’interno dell’unità immobiliare,

sono soggetti, ciascuno, alla san-

zione amministrativa pecuniaria da

500 a 2500 euro. Inoltre, il comma

14 prevede una sanzione anche nei

casi in cui il conteggio non venga

effettuato secondo quanto indicato:

”una sanzione amministrativa da

500 a 2500 euro il condominio ... che

non ripartisce le spese in conformità

alle disposizioni di cui all’articolo 9

comma 5”.

La norma tecnica UNI 10200, ci-

tata all’interno del testo di legge,

definisce i criteri per una corretta

ripartizione delle spese energetiche

dei condomini dotati di sistemi di

contabilizzazione.