condizioni generali

di vendita

1. Normativa contrattuale

Le presenti condizioni generali, salvo eventuali

modificazioni o deroghe concordate per

iscritto, disciplinano tutti i contratti di vendita

fra noi e l’acquirente, quindi tanto il contratto

concluso con l’accettazione dell’ordine che

qualsiasi contratto futuro relativo alle forniture

dei prodotti della nostra società ordinati

con successive e distinte commissioni. Le

variazioni delle condizioni generali di vendita, le

transazioni e gli abbuoni, anche se effettuati su

iniziativa dei nostri Agenti, saranno impegnative

per noi solo dopo nostra eventuale conferma

scritta e comunque limitate ai contratti cui si

riferiscono.

2. Oggetto della fornitura

La fornitura comprende solamente le

prestazioni, i materiali ed i quantitativi

specificati nella nostra conferma d’ordine o in

altre comunicazioni scritte provenienti da noi.

Il testo della nostra conferma d’ordine prevarr

in ogni caso sul testo difforme della eventuale

offerta o della ordinazione. L’esecuzione parziale

dell’ordine senza preventiva conferma non

significa nostra approvazione per l’intero ordine,

bensì approvazione parziale relativamente alla

merce consegnata. In questo caso la ricezione

della merce equivarrà ad accettazione da

parte dell’acquirente della nuova proposta

contrattuale.

3. Conferma d’ordine

Qualora nella nostra conferma d’ordine

esistano differenze nei singoli elementi che

la compongono rispetto alle intese od alle

ordinazioni, il compratore che non abbia

contestato con lettera raccomandata spedita

entro dieci giorni dalla ricezione della conferma

tali differenze, è tenuto ad accettarla così come

è stata redatta.

4. Consegne

La merce, anche se venduta “franco arrivo”,

o franco domicilio del compratore, viaggia a

rischio e pericolo di quest’ultimo ed ogni nostra

responsabilità cessa con la consegna al vettore,

nei confronti del quale il compratore - effettuate

le opportune verifiche – dovrà sporgere

eventuali reclami. Le spedizioni, via mare o via

terra, concernenti forniture sull’estero, vengono

effettuate in base alle condizioni scelte di volta

in volta, riportate negli INCOTERMS approvati

dalla Camera di Commercio Internazionale nel

1953 e nei successivi.

5. Termini di Consegna

Il termine stabilito per la consegna della

merce deve intendersi a favore di entrambi i

contraenti. Salvo l’inserimento di particolari

clausole, esso deve di norma considerarsi

puramente indicativo e non essenziale. Quando

siano intervenute modificazioni al contratto, il

termine resta prorogato per un periodo uguale

a quello inizialmente stabilito. La Fenice srl

Via Statale 467, n°7 42013 Casalgrande (RE).

Ogni evento di forza maggiore sospende la

decorrenza del termine per tutta la sua durata.

Se in conseguenza di eventi di forza maggiore

il contratto non potrà trovare esecuzione entro

i 60 giorni successivi al termine convenuto,

ognuna delle due parti avrà la facoltà di recedere

dal contratto stesso. In tal caso la dichiarazione

di recesso dovrà essere spedita alla controparte,

a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di

ritorno entro i dieci giorni successivi allo scadere

dei predetti 60 giorni, restando esclusi reciproci

diritti a indennizzi od a risarcimenti.

6. Pagamenti

Il luogo di pagamento è fissato presso la nostra

Sede Amministrativa in Casalgrande (RE),

anche nel caso di emissione di tratte o ricevute

bancarie, ovvero di rilascio di effetti cambiari:

eventuale deroga a quanto sopra sarà valida

soltanto se da noi concessa in forma scritta.

Il ritardo del pagamento, anche parziale,

delle nostre fatture oltre la pattuita scadenza

darà luogo alla immediata decorrenza degli

interessi di mora, calcolati al tasso uffi ciale di

riferimento aumentato di 7 punti. Inoltre il

mancato o ritardato pagamento delle fatture

– per qualsivoglia ragione - ci darà diritto,

impregiudicata ogni altra iniziativa, di pretendere

il pagamento anticipato delle restanti forniture,

oppure di ritenere temporaneamente sospeso

o definitivamente risolto il contratto e di

annullare l’evasione di eventuali altri ordini in

corso, senza che il compratore possa avanzare

pretese di compensi, indennizzi od altro.

7. Solve et Repete

Nessuna eccezione, salvo quelle di nullità,

annullabilità e rescissione del contratto, può

essere opposta dall’acquirente, al fine di

ritardare od evitare il pagamento.

8. Riserva di proprietà

Nel caso in cui il pagamento, per accordi

contrattuali, debba essere effettuato - in

tutto o in parte - dopo la consegna, i prodotti

consegnati restano di nostra proprietà fino

all’integrale pagamento del prezzo.

9. Garanzia

I nostri materiali sono garantiti conformi alle

Norme UNI-DINEN attualmente in vigore.

Eventuali reclami e contestazioni dovranno

essere notificati, a pena di decadenza, a mezzo

lettera raccomandata, unicamente presso la

nostra Sede Amministrativa in Casalgrande

(RE), prima della posa in opera del materiale

e comunque nei termini di legge. La posa in

opera del materiale determina la decadenza

della azione per vizi tanto palesi che occulti,

importando rinuncia implicita alla garanzia

di cui all’art. 1490 c.c.. Le differenze di tonalità

non possono essere denunciate come vizio

del materiale. In ogni caso la nostra garanzia

comprende unicamente la sostituzione del

materiale riscontrato difettoso con esclusione di

ogni ulteriore e diversa obbligazione. Eventuali

contestazioni sul materiale non daranno diritto

all’Acquirente di sospendere o rita dare in tutto

o in parte il pagamento nei termini pattuiti, ai

sensi del precedente articolo 7.

10. Clausola arbitrale

Ad eccezione delle controversie inerenti il

pagamento del prezzo ed alle relative azioni

esercitate in via monitoria e nel giudizio

ordinario, che rimangono di competenza

dell’autorità giurisdizionale italiana, qualunque

altra controversia che dovesse insorgere

relativamente alla conclusione e/o esecuzione

e/o risoluzione e/o interpretazione del presente

contratto sarà devoluta ad un Collegio di tre

arbitri, nominati uno da ciascuna delle parti e

uno di comune accordo o in caso di disaccordo

dal Presidente della C.C.I.A.A. di Reggio Emilia a

richiesta della parte più diligente. La parte che

intende avviare l’arbitrato deve comunicarlo

all’altra con lettera raccomandata contene te la

nomina del proprio arbitro e la sua accettazione.

L’altra parte dovrà nominare il proprio arbitro

nel termine di quindici giorni dalla data di

ricezione della raccomandata, comunicando

tale nomina e la relativa accettazione entro il

termine indicato. In difetto l’altra parte potrà

richiedere la nomina del secondo arbitro al

Presidente della C.C.I.A.A. di Reggio Emilia.

Gli arbitri decideranno secondo diritto e nel

rispetto del principio del contraddittorio. Il lodo

dovrà essere deliberato nel termine di 90 giorni

decorrenti dalla data di accettazione dell’ultimo

arbitro. L’arbitrato avrà sede a Reggio Emilia.

11. Effettività di ciascuna condizione

Le condizioni generali di vendita sopra riportate

non devono assolutamente intendersi come

clausole di puro stile. Esse sono effettive e

rappresentano fedelmente la volontà negoziale

delle parti.

Il tono delle immagini dei prodotti a

catalogo è puramente indicativo.

L’azienda si riserva la facoltà di modificare

gli imballi/pesi dei prodotti a sua

discrezione.

NB. per fatture di importo inferiore a euro

1.000,00 (iva inclusa) sarà emessa R.B. a 60

gg.

LA FENICE CERAMICHE

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