Estensione garanzia caldaie Biasi

estendi la tua garanzia fino a sei anni

Per caldaie centrali singole o modulari dotate di scambiatore di calore a piastre.

La garanzia viene riconosciuta dalla BSG CALDAIE A GAS Spa (da qui in avanti BSG) sui prodotti

indicati a partire dalla data di messa in funzione e comunque al più tardi tre mesi dopo la data di

fatturazione del prodotto da parte della BSG. In ogni caso la data deve essere avvalorata da un

regolare documento di acquisto che dovrà essere presentato al tecnico che effettuerà la messa

in funzione.

CONDIZIONI GENERALI

La garanzia normalmente accordata ha la durata di 2 anni

per le caldaie e tutti i componenti delle stesse. Con il pre-

sente certificato intendiamo estendere la garanzia di anni

n°4 (quattro) al corpo caldaia. Quindi il corpo caldaia (vedi

scambiatore) sarà garantito per un totale di n°6 anni.

Rimangono validi 2 anni per tutti gli altri componenti del

generatore.

Nessuna garanzia è riconosciuta qualora il danno sia

causato da:

• Uso improprio o inadatto;

• Assenza di scambiatore di calore a piastre corretta-

mente dimensionato di separazione circuito primario dal

secondario;

• Verifica prima accensione effettuata da terzi in modo

errato o comunque non da un Centro di Assistenza

Autorizzato BIASI;

• Utilizzo scorretto o negligente del prodotto;

• Utilizzo o presenza di sostanze chimiche, flussi elettrochi-

mici o elettrici, che non siano riconducibili a nostra colpa;

• Inosservanza delle istruzioni d’uso, cambiamenti impro-

pri o comunque fatti dall’acquirente o da terzi;

1) Installazione

• Difetto di elementi la cui provenienza sia estranea;

• Vapori aggressivi o alogeni nell’ambiente (aria combu-

rente);

• Corrosione da ossigeno o proliferazione batterica;

• Utilizzo del prodotto anche in presenza di un guasto;

• Alimentazione o collegamenti elettrici errati;

• Pressione o tipo di gas diversi da quelli di targa del

prodotto;

• Installazione non corrispondente alle normative vigenti;

• Installazione di impianti con pannelli radianti a pavi-

mento, parete o soffitto che utilizzino tubazioni prive di

barriere anti-ossigeno;

• Mancata manutenzione ordinaria annuale.

L’applicazione della garanzia è accordata dalla BSG ed è

subordinata alle seguenti condizioni:

I generatori di calore per riscaldamento degli ambienti, gli

apparecchi per la produzione di ACS e i sistemi composti

da questi o più apparecchi uniti in combinazione dovran-

no rispettare i requisiti per la progettazione eco-compa-

tibile ed essere etichettati, secondo quanto previsto dai

regolamenti di attuazione, per poter essere immessi sul

mercato dai produttori.

L’installazione, il montaggio, la prima accensione, l’utilizzo e la manutenzione dei prodotti BIASI devono essere effet-

tuati secondo le regole della buona arte (vedi allegato I e II al DM 37/08) e nel rispetto delle istruzioni riportate sui

libretti a corredo di ogni componente l’impianto termico.

In particolare non dovranno essere apportate modifiche agli schemi originali di principio illustrati sulle schede tecni-

che, i libretti istruzioni o altro documento che accompagna il prodotto.

Tanto meno dovranno essere apportate modifiche ai sistemi di regolazione, controllo e sicurezza dei prodotti.

L’impianto dovrà essere costruito conformemente alle Leggi, normative vigenti, secondo le istruzioni del costruttore

e da personale professionalmente qualificato in possesso dei requisiti di legge richiesti, con rilascio Dichiarazione di

Conformità. In particolare citiamo alcune di queste Leggi che sono il DM 37 del 22/01/2008 (ex legge 46/90 norme

per la sicurezza degli impianti) e relativi regolamenti di attuazione, la Legge 10/91 (norme in materia di uso razionale

dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, del relativo regolamento di attua-

zione DPR 412/93 e DPR 551/99 e successivi aggiornamenti), D.Lgs. 192/2005, D.Lgs. 311/06 e successivi aggior-

namenti, norme tecniche RACCOLTA R 2009, norme di prevenzione incendi D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151, impianti

ter- mici gas D.M. 12/04/1996 _ D.Lgs. 152/ 2006 in materia ambientale e suoi aggiornamenti. Norme UNI EN relative.

Manutenzioni e libretto energetico impianto con periodicità come da D.M. 74/ 2013. La garanzia decade nel caso di

mancato rispetto delle normative vigenti.

Il contratto di manutenzione è da stipularsi obbligatoriamente con il Centro Assistenza Tecnico Autorizzato dalla BSG.

2) Garanzia

Tutte le difettosità riscontrate dovranno essere segnalate immediatamente a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC

alla BSG che si riserva di effettuare un sopralluogo tramite proprio personale (diretto o incaricato) presso la centrale

termica dove è accaduto l’inconveniente. Il pezzo da analizzare dovr

à essere spedito, in porto franco, presso il labo-

ratorio qualità della BSG per essere esaminato (il costo dello smontaggio e di qualunque altra spesa accessoria non

sarà in alcun caso a carico di BSG). Solo a seguito della verifica si stabilir

à se la causa del guasto è da attribuire a

difettosità di materiale e/o fabbricazione o se invece a causa esterna. Verrà comunicato, dopo tale verifica, il ricono-

scimento o meno della garanzia.

Inoltre, l’acqua circolante nel circuito primario deve essere analizzata 2 o 3 settimane dopo la messa in funzione del

generatore da parte della ditta installatrice, che si farà carico delle spese relative e i risultati di questa analisi dovranno

essere riportati in allegato al libretto di centrale. L’analisi dovrà essere conforme alle caratteristiche definite al capitolo

“condizioni di utilizzo”. L’eventuale riconoscimento della garanzia riguarderà solo il pezzo difettoso; ogni altro costo

necessaria (es. manodopera, materiali di consumo, ecc..) per lo smontaggio, il mancato servizio ed il ripristino del

perfetto funzionamento del sistema sarà a carico del richiedente la sostituzione.

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