1.1 Noi assicuriamo che per la produzione di tubi RAUTHERM SPEED/
RAUTHERM SPEED K/RAUTHERM S, avvenuta con la massima
cura, vengono impiegati esclusivamente materiali di prima
scelta.
Durante la produzione i tubi si trovano sotto continuo controllo
elettronico e vengono ulteriormente collaudati secondo le speci-
ficazioni del contratto di supervisione in vigore con lo SKZ (Su-
eddeutsches Kunststoffzentrum, Wuerzburg).
Queste specificazioni rientrano - e in taluni casi superano - le norme
DIN 16892 e 4726.
1.2 La REHAU garantisce uno stato ineccepibile dei tubi di riscalda-
mento RAUTHERM SPEED/RAUTHERM SPEED K/RAUTHERM S
in sede di consegna.
1.3 I raccordi con manicotti autobloccanti che rendono inscindibile il
collegamento dei tubi RAUTHERM SPEED/RAUTHERM SPEED K/
RAUTHERM S per via del manicotto autobloccante sono stati
prodotti con massima cura, secondo i pi
ù moderni standard tec-
nologici e sono stati prodotti soltanto con materiali di prima
scelta.
1.4 La REHAU si assume la garanzia per lo stato ineccepibile di questi
raccordi con manicotti autobloccanti in sede di consegna.
2.1 La garanzia si limita a danni verificatisi entro e non oltre i 10 anni
dalla data di avviamento dell’impianto.
2.2 Ulteriore requisito per la garanzia è che il certificato di garanzia sia
stato compilato in ogni sua parte, firmato e inviato entro 3 mesi
dalla data di avviamento dell’impianto a REHAU S.p.A. - Via XXV
Aprile, 54 - 20040 Cambiago (MI).
2.3 In caso venissero impiegati materiali non REHAU (sia tubi che
raccordi con manicotto autobloccante) questa dichiarazione di
garanzia decade. Allo stesso modo sono escluse cause di forza
maggiore.
2.4 La REHAU non riconosce nessun obbligo derivante dalla garanzia
qualora l’avente diritto non dimostri di essersi attenuto alle dispo-
sizioni per la progettazione, l’installazione e l’esercizio
dell’impianto.
L’impianto deve essere realizzato e messo a punto da un instal-
latore termosanitario in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme
vigenti. Non sono coperti da garanzia danni di qualsiasi natura
causati da fattori esterni (p.e. condutture traforate, danni da gelo
ecc) oppure da errori o da incompiutezza dei lavori di
montaggio.
2.5 Qualora si verifichi un danno, alla REHAU deve essere data l’occa-
sione, entro e non oltre 8 giorni dalla data del danno e comunque
prima di qualsiasi intervento atto a rimediarvi, di ispezionare il
danno. In mancanza del rispetto di tale obbligo vengono meno i
diritti offerti dalla garanzia.
2.6 Eventuali interventi effettuati da parte della REHAU allo scopo di
contenere il danno non implicano il tacito riconoscimento di
responsabilità.
Eventuali trattative in corso per una fornitura di sostituzione non
possono in nessun modo essere valutate quali implicita rinuncia da
parte della REHAU alle riserve riguardanti la tempestività, la fon-
datezza materiale e la sufficienza della segnalazione del danno
come stabilite al punto 2.5.
3.1 La responsabilità della REHAU dà diritto alla sostituzione gratuita
dei tubi RAUTHERM SPEED/RAUTHERM SPEED K/RAUTHERM S
e dei relativi raccordi con manicotti autobloccanti risultati difettosi.
In tale contesto vengono risarciti anche i danni procurati dalla libe-
razione, dal prelevamento e dallo smontaggio degli elementi difet-
tosi onde poterli sostituire con articoli REHAU in perfetto stato.
Sono compresi anche gli eventuali lavori di ripristino, ove necessari
per riportare lo stato preesistente il verificarsi del danno. Non è
compreso un risarcimento per eventuali danni da mancato esercizio,
fermo del cantiere, svalutazione dell’investimento o qualunque altro
tipo di danno.
3.2 REHAUrimborsatuttiidannicausatidamaterialedifettosoallecose
del committente o altri terzi compresi i danni ulteriori causati da ciò.
3.3 LaREHAUrispondenell’ambitodiquantostabilitoaipunti3.1e3.2
fino ad un massimo di € 1.000.000 per il singolo caso di danneg-
giamento e fino ad un massimo di € 5.000.000 per tutti i casi di
danneggiamento.
Resta escluso ogni diritto al risarcimento di danni solamente indiretti
quali il mancato utilizzo dell’impianto, l’interruzione della produzione,
il fermo dell’esercizio, la svalutazione ecc. Per ogni ulteriore danno
alle cose e/o alle persone non elencato ai punti 3.1 e 3.2 la REHAU
risponde nell’ambito della legislazione vigente.
3.4 Perpotersiavvaleredelleprestazioniinbaseallapresentegaranzia,
l’avente diritto deve presentare il documento di garanzia debita-
mente compilato.
3.5 La REHAU si riserva il diritto d’incaricare a propria scelta un’impresa
specializzata dell’esecuzione di eventuali lavori di ripristino.
3.6 La scadenza contrattuale della presente garanzia non viene pro-
lungata dal fatto di essersi avvalsi, entro tale scadenza, dei diritti
al risarcimento in base alla garanzia.
3.7 Eventuali accordi verbali supplementari non sono validi.