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INFO

MARCA CORONA

CONTRACT

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Condizioni generali di vendita

Rev.1a del 1 Gennaio 2018

A.- MODALITA’ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

A.1.- Le presenti Condizioni Generali di Vendita disciplinano ogni contratto di

Vendita tra il Venditore e l’Acquirente ed ogni loro modifica o deroga deve essere

concordata per iscritto.

A.2.- Eventuali offerte, accrediti e/o abbuoni accordati da agenti o da altri inter-

mediari, non sono ritenuti validi se non confermati per iscritto dal Venditore.

A.3.- L’Acquirente invia al Venditore, direttamente o per il tramite di agenti, Ordini

scritti che devono contenere l’indicazione dei codici dei Prodotti richiesti, delle

quantità, del loro prezzo e della destinazione. L’Ordine inviato dall’Acquirente è

irrevocabile.

A.4.- La Vendita dovrà ritenersi conclusa nel momento in cui: (i) l’Acquirente riceva

da parte del Venditore una Conferma scritta via e-mail, fax o altri mezzi telematici,

conforme ai termini e alle condizioni dell’Ordine; o (ii) in caso di Conferma inviata

dal Venditore contenente condizioni difformi dall’Ordine ricevuto dall’Acquirente

quando questi l’accetti per iscritto o comunque non la contesti entro 7 (sette)

giorni dalla ricezione; o (iii) in assenza di conferma scritta da parte del Venditore,

nel momento in cui i Prodotti saranno consegnati e caricati dall’Acquirente

B.- PREZZI

B.1.- Salvo diversa pattuizione scritta, i prezzi di vendita concordati di volta in volta

si intendono al netto per contanti e per consegna franco stabilimento del Vendi-

tore indicato nella Conferma d’Ordine.

C.- CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

C.1.- L’Acquirente dichiara di aver preso visione ed attenersi al contenuto della

seguente documentazione pubblicata nel sito internet aziendale: 1) Manuale di

Posa, Uso, Pulizia e Manutenzione e 2) Schede tecniche.

C.2.- Data la intrinseca variabilità del prodotto ceramico, le caratteristiche dei

campioni e/o modelli inviati in precedenza dal Venditore all’Acquirente sono da

considerarsi indicativi e non vincolanti.

C.3.- Salvo specifiche richieste da concordare prima della Conferma d’Ordine, il

Venditore non garantisce che l’ordine del singolo articolo venga evaso tutto con

un medesimo lotto di produzione.

D.- TERMINI DI CONSEGNA

D.1.- I termini di consegna sono da intendersi indicativi e la proroga di essi non

può far maturare all’Acquirente alcun diritto a richiedere indennizzi, ogni ecce-

zione rimossa.

D.2.- Se, trascorsi 10 (dieci) giorni dalla data di avviso di merce pronta, l’Acquirente

non ritira il materiale, il Venditore si riserva di stabilire discrezionalmente un nuovo

termine di consegna.

E.- RESA E SPEDIZIONE

E.1.- L’eventuale variazione della destinazione dei Prodotti, diversa da quella con-

cordata in Conferma d’Ordine, deve essere comunicata dall’Acquirente per iscrit-

to entro e non oltre il secondo giorno antecedente a quello previsto per il ritiro

presso la sede del Venditore. Il Venditore si riserva la facoltà di non accettare la

variazione della destinazione dei Prodotti. Nel caso si verifichi che la destinazione

effettiva del Prodotto sia stata diversa da quella dichiarata dall’Acquirente, il Ven-

ditore si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione delle forniture in corso e/o

risolvere i contratti in corso senza che l’Acquirente possa rivendicare risarcimenti

diretti e/o indiretti di alcun tipo.

E.2.- Salvo patto contrario, la fornitura della merce si intende Franco Fabbrica

(EXW ai sensi degli Incoterms 2010) e ciò anche quando sia convenuto che la

spedizione o parte di essa venga curata dal Venditore su mandato dell’Acqui-

rente. In ogni caso i rischi passano all’Acquirente al più tardi con la consegna al

primo trasportatore.

E.3.- Ferma restando l’estraneità del Venditore rispetto al contratto di trasporto,

il Venditore non potrà essere indicato come “shipper” nella polizza di carico. La

comunicazione del peso lordo del container allo spedizioniere, non costituisce

alcuna assunzione di responsabilità da parte del Venditore ai fini della Convenzio-

ne SOLAS (Safety Of Life At Sea). In nessun caso tale comunicazione potrà essere

intesa come VGM (Verified Gross Mass).

E.4.- L’Acquirente s’impegna affinché il mezzo inviato presso i magazzini del Ven-

ditore sia idoneo al carico in relazione alla natura dei Prodotti. Nel caso il mez-

zo che si presenta comporti significative difficoltà per le operazioni di carico, il

Venditore si riserva di addebitare una penale pari al 4% del valore dei prodotti a

copertura dei maggiori costi logistici. Se il mezzo convenuto non è assolutamente

idoneo, il Venditore si riserva la facoltà di negare le operazioni di carico senza che

nulla possa essere richiesto dall’Acquirente a titolo di risarcimento per ogni onere

diretto e/o indiretto che ne possa derivarne.

E.5.- È compito dell’Acquirente incaricare il vettore di controllare i prodotti pri-

ma del carico; eventuali osservazioni in relazione all’integrità degli imballi e della

rispondenza delle quantità caricate a quelle indicate sul documento di trasporto,

devono essere sollevate dal vettore al momento del carico. Tali osservazioni de-

vono essere riportate su tutte le copie dei documenti di trasporto, altrimenti i

prodotti caricati s’intendono integri e completi. Ne deriva che il Venditore non si

assume alcuna responsabilità in relazione a mancanze o danni dei prodotti non

segnalati dal vettore.

E.6.- È altresì responsabilità dell’Acquirente incaricare il vettore di verificare le

modalità e la stabilità del carico sul mezzo affinché durante il trasporto non si

verifichino rotture e affinché siano rispettate tutte le disposizioni di sicurezza ri-

guardanti la circolazione stradale.

F.- PAGAMENTI

F.1.- Qualsiasi obbligazione di pagamento deve essere adempiuta presso la sede

legale del Venditore. Eventuali pagamenti ad agenti, rappresentanti o ausiliari di

commercio non si intendono effettuati finché le relative somme non pervengono

al Venditore.

F.2.- E’ fatto divieto all’Acquirente di eseguire il proprio adempimento mediante

pagamenti provenienti da paesi diversi dal proprio paese di residenza se trattasi

di paesi che non garantiscono un adeguato scambio di informazioni con l’Italia.

In caso di violazione di tale divieto, il Venditore ha facoltà di risolvere il contratto

per giusta causa senza che l’Acquirente possa vantare il diritto di ottenere alcun

risarcimento per l’eventuale danno subito.

F.3.- Eventuali spese di bollo ed incasso effetti e tratte sono a carico dell’Acqui-

rente. In caso di inadempimento, anche solo parziale, dal giorno fissato per il pa-

gamento decorreranno a favore del Venditore gli interessi moratori nella misura

prevista dal d.lgs. 09/10/2002 n. 231.

F.4.- Salvo diversi accordi scritti, l’Acquirente si impegna a non compensare alcun

credito, comunque insorto, nei confronti del Venditore.

G.- RECLAMI

G.1.- Al ricevimento dei Prodotti, l’Acquirente dovrà sottoporli ad accurato con-

trollo attraverso un esame visivo effettuato conformemente alle indicazioni ripor-

tate al punto 7 delle norme UNI EN ISO 10545-2

G.2.- L’installazione e la posa dei Prodotti deve essere effettuata attenendosi

scrupolosamente alle raccomandazioni inerenti le attività da svolgere prima e

durante la posa in opera indicate nel documento 1) Manuale di Posa, Uso, Pulizia

e Manutenzione pubblicato nel sito internet del Venditore e sulla confezione del

prodotto e/o all’interno della stessa. Non sono considerati vizi del Prodotto quelli

generati da un’errata installazione e dalla mancata/errata manutenzione (difformi

dalle indicazioni fornite nel 1) Manuale di Posa, Uso, Pulizia e Manutenzione), da

una non idonea destinazione d’uso e/o dalla normale usura nel tempo.

G.3.- Fatti salvi i limiti di accettabilità previsti dalla norma internazionale EN 14411

(ISO 13006), le Parti riconoscono come Vizi Palesi i difetti dei Prodotti riscontrabili

già al momento del loro ricevimento tali da rendere il materiale inidoneo all’uso o

da diminuirne in modo apprezzabile il valore. Rientrano in tale categoria i difet-

ti come definiti nel documento 1) Manuale di Posa, Uso, Pulizia e Manutenzione

pubblicato nel sito internet del Venditore. A titolo esemplificativo e non esaustivo

si riconoscono come Vizi Palesi i difetti superficiali, i difetti di decorazione, di lap-

patura/levigatura, di calibro, di planarità, di ortogonalità-rettilineità, di spessore,

le crepe, le sbeccature, i fuori tono, i toni mescolati e i Prodotti che presentano

problemi da taglio/scaglie.

G.4.- Nel caso l’Acquirente rilevi Vizi Palesi dovrà fare reclamo al Venditore per

iscritto, a pena di decadenza, entro 8 (otto) giorni dal ricevimento e tenere a

disposizione del Venditore l’intera partita di materiale. Il reclamo dovrà riporta-

re i dati di fatturazione e una precisa descrizione del vizio reclamato corredata,

quando possibile, da immagini fotografiche. Qualora il reclamo dovesse risultare

infondato, l’Acquirente si rende disponibile a risarcire il Venditore delle spese so-

stenute per l’eventuale sopralluogo (perizie, viaggi ecc.).

G.5.- I Vizi Occulti dovranno essere notificati al Venditore mediante lettera racco-

mandata A.R., a pena di decadenza dalla garanzia, entro 8 (otto) giorni dalla data

della scoperta del difetto.

G.6.- L’azione dell’Acquirente diretta a fare valere la garanzia per vizi si prescrive

comunque nel termine di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla consegna dei Prodotti.

H.- GARANZIA PER VIZI

H.1.- La garanzia del Venditore si intende limitata ai soli Prodotti di prima scelta

e non ai Prodotti di seconda o terza scelta o di partite d’occasione con prezzi o

sconti particolari quando debitamente segnalati in nota nella Conferma dell’Or-

dine.

H.2.- II Venditore non garantisce l’idoneità dei Prodotti ad usi particolari, ma sol-

tanto le caratteristiche tecniche pubblicate nel sito internet nel documento 2)

Schede tecniche. L’indicazione d’uso, anche quando presentata dal Venditore

in cataloghi e manuali, è da ritenersi puramente indicativa. Sulla base delle ca-

ratteristiche tecniche riportate nelle 2) Schede Tecniche è sempre compito del

progettista valutare l’idoneità del Prodotto alle condizioni specifiche di utilizzo in

funzione delle sollecitazioni e delle variabili che si possono verificare nell’ambien-

te di destinazione alterandone le sue caratteristiche, a titolo d’esempio, all’inten-

sità del traffico, alla qualità del traffico (calpestio in presenza di sabbia, di detriti...),

alle eventuali condizioni climatiche avverse e a qualsiasi altra aleatorietà a cui può

essere esposto il materiale.

H.3.- Nel caso risulti accertato che il Prodotto manifesti Vizi Palesi, come

definiti al sub lett. G n.3, il Venditore provvederà alla sostituzione del Pro-

dotto difettoso con altro avente caratteristiche pari o superiori o nel caso

ciò non sia possibile ad una congrua riduzione del prezzo. In alternativa

l’Acquirente avrà diritto, previa restituzione dei Prodotti viziati, al rimbor-

so del prezzo pagato, maggiorato del costo del trasporto, con esclusione

del risarcimento di ogni altro danno diretto e/o indiretto.

H.4.- La garanzia del Venditore deve ritenersi esclusa nel caso in cui il Pro-

dotto affetto da Vizi Palesi (in tutto o in parte) sia stato utilizzato e/o co-

munque trasformato dovendosi ritenere che in tal modo l’Acquirente (o

il suo cliente) abbia espresso la volontà di accettarli nello stato in cui si

trovano.

H.5.- Nel caso risulti accertato che il Prodotto manifesti Vizi Occulti, la

garanzia del Venditore è limitata alla sostituzione del materiale con altro

avente caratteristiche pari o superiori e ove ciò non sia possibile al rim-

borso del prezzo pagato maggiorato del costo del trasporto. In ogni caso la

garanzia del Venditore per ogni danno diretto e/o indiretto comunque originato

dal prodotto difettoso, deve intendersi limitata ad una somma che non potrà su-

perare il doppio del prezzo di vendita applicato dal Venditore in relazione alla sola

parte della fornitura difettosa.

H.6.- Nel caso l’Acquirente rivenda il Prodotto a soggetti tutelati dal codice del

consumo (d.l. n.206/2005) sarà responsabile delle condizioni praticate se diffor-

mi da quelle qui riportate e dovrà accertarsi che i diritti del consumatore sia-

no esercitati nel rispetto dei rimedi e dei termini fissati da tale codice. Nel caso

sussistano i presupposti, il diritto di regresso e/o comunque di rivalsa spettanti

all’Acquirente verso il Venditore/produttore non potrà eccedere le esenzioni ed i

limiti come fissati dal sub lett. G n.1 al sub lett. H n.5.

I.- CLAUSOLE SOLVE ET REPETE E RISOLUTIVE

I.1.- Ai sensi dell’art. 1462 del Codice Civile, per nessun motivo, ivi compresi pretesi

vizi o difetti del materiale, l’Acquirente potrà sospendere o ritardare il pagamento

del materiale ritirato, salva naturalmente la facoltà di ripetere quando possa di-

mostrare di avere indebitamente pagato.

I.2.- Nel caso di mutamento delle condizioni patrimoniali dell’Acquirente o di man-

cato pagamento anche parziale di prodotti già forniti, il Venditore può sospen-

dere l’esecuzione delle forniture in corso e/o risolvere i contratti in corso senza

che l’Acquirente possa rivendicare risarcimenti diretti e/o indiretti di alcun tipo.

L.- PATTO DI RISERVATO DOMINIO

L.1.- Fino a quando l’Acquirente non avrà provveduto all’integrale pagamento del

prezzo, i Prodotti oggetto della fornitura rimarranno di proprietà del Venditore.

L.2.- Durante il periodo suddetto, l’Acquirente assumerà gli obblighi e le respon-

sabilità del custode, e non potrà alienare, dare in uso, lasciare sequestrare o pi-

gnorare tali Prodotti senza dichiarare la proprietà del Venditore e dare immediato

avviso a mezzo raccomandata A.R.

M.- FORZA MAGGIORE

M.1.- Ciascuna parte potrà sospendere l’esecuzione dei suoi obblighi contrattuali

quando tale esecuzione sia resa impossibile o oggettivamente troppo onerosa da

un impedimento imprevedibile indipendente dalla sua volontà, quale ad esempio:

sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata o non), guerra civi-

le, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, rotture

straordinarie di macchinari, ritardi nella consegna di componenti o materie prime.

M.2.- La parte che desidera avvalersi della presente clausola dovrà comunicare

immediatamente per iscritto all’altra parte il verificarsi e la cessazione delle cir-

costanze di forza maggiore.

M.3.- Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di 60 (sessanta)

giorni, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il presente contratto, previo un

preavviso di 10 (dieci) giorni, da comunicarsi alla controparte per iscritto.

N.- OBBLIGO DI RISERVATEZZA

N.1.- L’Acquirente è tenuto ad osservare la più assoluta riservatezza su tutte le

notizie di carattere tecnico (quali, in via meramente esemplificativa, disegni, pro-

spetti, documentazioni, formule e corrispondenza) e di carattere commerciale (ivi

comprese le condizioni contrattuali, i prezzi d’acquisto, le condizioni di pagamen-

to ...) apprese in esecuzione del presente Contratto.

N.2.- L’obbligo di riservatezza viene assunto per tutta la durata del Contratto, non-

ché per il periodo successivo alla sua esecuzione.

N.3.- In ogni caso di inosservanza dell’obbligo di riservatezza, la parte inadempien-

te è tenuta e risarcire all’altra tutti i danni che ne dovessero derivare.

O.- MARCHI E SEGNI DISTINTIVI DEL VENDITORE

O.1.- L’utilizzo dei marchi, dei modelli ornamentali e delle opere d’ingegno in gene-

re, in qualunque forma o modo di espressione (quali a titolo meramente esempli-

ficativo, ma non esaustivo: immagini, foto, disegni, filmati, figure, strutture, etc.) co-

stituenti proprietà intellettuale del Venditore, attraverso qualsiasi mezzo (quali a

titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo: stampa, video, radio, internet,

social media, piattaforme di messaggistica istantanea o VoIP, etc.) è severamente

vietato. Qualsiasi deroga a tale divieto, anche solamente parziale, dovrà essere

autorizzata per iscritto, caso per caso, dalla Direzione generale del Venditore.

P.- LINGUA DEL CONTRATTO, LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE E

COMPETENZA

P.1.- Il Contratto e le presenti condizioni sono redatti in lingua Italiana, la quale

prevarrà nel caso di divergenza con la traduzione in altre lingue.

P.2.- La definizione di qualsiasi controversia comunque relativa alle forniture è

soggetta alla legge ed alla giurisdizione dello Stato Italiano e la competenza ter-

ritoriale viene devoluta in via esclusiva al Tribunale di Modena nella cui circoscri-

zione il Venditore ha la sua sede legale.