R32 BENESSERE PER

PERSONE E PIANETA

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VANTAGGI DELL'R32

Al giorno d’oggi la protezione dell’ambiente è considerata di primaria importanza sia dall’utilizzatore

che dal professionista. Scegliere un condizionatore con il refrigerante R32 permette di ottenere un

ottimo comfort sia in raffrescamento sia in riscaldamento, riducendo le emissioni inquinanti.

L’aspetto più rilevante del gas R32

è il suo valore di GWP, pari a 675, che permette di realizzare impianti

contenenti fino a 7,4 kg di gas senza superare la soglia che obbliga al controllo delle perdite, tenuta del

registro dell’apparecchiatura, soglia che per un gas R410A

è già sorpassata da 2,4 kg di gas.

è ecologico;

non è tossico;

è leggermente infiammabile;

non è dannoso e non presenta rischi per l’ozono;

è molto efficiente.

PERCHÉ SCEGLIERE R32

Il nome specifico del gas R32

è difluorometano. Attualmente esso è presente tra i gas fluorurati a basso

valore di GWP, pari a 675.

Non vi è obbligo di sostituzione del gas R410A, che rimane pertanto regolarmente in commercio, salvo

nelle applicazioni in monosplit con refrigerante < 3 kg dove, dal 2025 sar

à obbligatorio per le nuove

installazioni, l’utilizzo di gas con GWP < a 750.

Esistono alcune limitazioni in particolari condizioni di utilizzo che vanno considerate in accordo con le

normative in vigore.

STOCCAGGIO, NORME E PROGETTAZIONE

Nello stoccaggio di unità contenenti R32 può essere necessario, sulla base delle quantità stivate, revisionare il Certificato di Prevenzioni

Incendi (DPR 151/2011) per garantire la validità della propria garanzia assicurativa. Il trasporto di merci pericolose è regolamentato dal

D.GLS 35/2010. R32 è stato classificato leggermente infiammabile da ISO 817 e come tale non ha stringenti limitazioni nel trasporto su

strada (ADR vigente), mantenendo una ferrea regolamentazione nel trasporto marittimo (IMDG vigente) e aeronautico (IATA vigente).

La norma EN 378:2016 regolamenta anche le applicazioni di apparecchi che utilizzano gas R32; devono sempre essere verificati i

limiti massimi di concentrazione del gas nelle applicazioni residenziali con particolare riguardo ai sistemi multisplit che possono

potenzialmente concentrare (in caso di perdite) elevati quantitativi di refrigerante in ambienti di dimensione contenuta. Il gas R32

pi

ù pesante dell’aria e in caso di fuoriuscita si accumula in basso; le unità interne seguono pertanto parametri normativi differenti a

seconda della tipologia di applicazione.

L’installazione in edifici pubblici

è regolata da normative specifiche inerenti all’applicazione di apparecchi con gas infiammabili, come:

alberghi DM 09/04/1994, centri commerciali DM 27/07/2010, edifici per spettacoli DM 19/08/1996, ospedali DM 18/09/2012, scuole DM

26/08/1992, uffici DM 22/02/2006, giochi per bambini DM 16/07/2014, aeroporti DM 07/07/2014, interporti DM 18/07/2014.

La progettazione, installazione e manutenzione degli apparecchi con gas R32 sono regolamentate dalle seguenti norme: DM

37/2008, disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici; DGLS 81/2008, testo sulla salute e

sicurezza sul lavoro; F-gas 517/2014, regolamento dei gas fluorurati; DPR 151/2011, disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione

incendi; EN 378:2016, sistemi di refrigerazione e pompe di calore (requisiti per la sicurezza degli impianti).

Con il DM del 10 Marzo 2020 e la successiva Circolare DCPREV 9833 del 22 Luglio 2020 da parte del Corpo dei VVF le disposizioni

tecniche vengono aggiornate consentendo la possibilit

à di utilizzo, negli impianti di climatizzazione e condizionamento, di macchine

equipaggiate con refrigeranti classificati A1 o A2L, superando così il vincolo di utilizzo di soli fluidi non tossici o non infiammabili.

Si raccomanda, comunque, la scrupolosa verifica delle normative in essere nel caso di utilizzo di apparecchiature contenenti gas R32.

La mancata osservanza di dette normative fa assumere ai progettisti e agli installatori di apparecchiature con R32 una loro diretta

responsabilit

à giuridica sull’applicazione delle apparecchiature medesime.