Termoautonomo Wireless

Sistema

Termoautonomo

Leggi Nazionali e Regionali

applicabili al Termoautonomo Wireless Coster

12.

Wireless

Esistono molte leggi nazionali e regionali già in vigore o in preparazione, che tendono a obbligare o facilitare l’applica-

zione di sistemi come il TERMOAUTONOMO, al fine di incentivare il risparmio energetico per questioni economiche

ed ecologiche.

11.1 IL CODICe CIVILe: rIPArtIZIONe SPeSe

La norma chiave in materia di contabilizzazione del calore e dei relativi criteri di ripartizione delle spese, è dettata dall’art. 1123

del Codice Civile, primi due commi. Questi due commi sono la base fondamentale per la divisione delle spese di riscaldamento

in due quote :

• QUOTA CONDOMINIALE (detta anche FISSA o di SERVIZIO) : è la quota delle spese di riscaldamento che non dipende dalla

volontà del singolo utente, ma dal servizio garantito sempre “PRONTO e CALDO” di cui gli utenti usufruiranno.

Questa quota delle spese di combustibile per il riscaldamento, deve essere calcolata e va divisa in millesimi.

• QUOTA INDIVIDUALE (detta anche VARIABILE o di CONSUMO) : è la quota delle spese di riscaldamento che dipende dalla

volontà del singolo utente, che può, a piacere, prelevare il calore che vuole dai sui radiatori.

Questa quota delle spese di combustibile per il riscaldamento, deve essere calcolata e va divisa in base ai consumi.

11.2 Legge 10/91: VALIDItà DeLL’ASSembLeA,

Per I SIStemI DI termOregOLAZIONe e CONtAbILIZZAZIONe

L’articolo 26 della legge 10/91 al comma 5 stabilisce (in deroga degli articoli 1120 e 1136 del Codice Civile) che l’assemblea

di condominio è valida quando sono presenti personalmente o per delega almeno 500 millesimi di propriet

à, e la decisione è

approvata a maggioranza semplice dei millesimi presenti.

E’ già stata approvata dal SENATO, il 26/01/2011, la riduzione da 500 a 334 millesimi dei presenti, per avere un’assemblea

valida. L’approvazione alla CAMERA è attesa a breve.

11.3 D.P.r. 412793 COme mODIFICAtO DAL DPr 551/99

Art. 7 (Termoregolazione e contabilizzazione)

Obbliga l’installazione dei sistemi di regolazione e di contabilizzazione in tutti gli impianti di nuova installazione o di ristruttura-

zione profonda.

11.4 regIONe PIemONte: DeLIberAZIONe DeLLA gIUNtA regIONALe

4 AgOStO 2009, N. 46-11968

L’articolo 1.4.17 obbliga entro il 01/09/2012 l’installazione di termoregolazione e contabilizzazione, ove tecnicamente possibile,

anche per gli edifici esistenti, la cui costruzione è stata autorizzata prima del 18/07/1991.

11.5 regIONe LOmbArDIA. Legge 21/02/2011 N. 3

All’articolo 17 (modifiche alla legge regionale 24/2006), alla modifica a) parte c) si estende l’obbligo dei sistemi di

termoregolazione e contabilizzazione per tutti gli impianti centralizzati entro l’inizio della stagione di riscaldamento

2012/2013, ove tecnicamente possibile.

11.6 regIONe LOmbArDIA. DeLIberA N. IX/2601 DeL 30/11/2011

Al paragrafo 10.2 pagina 20 della delibera la quota fissa:

– nelle prime due stagioni può arrivare al 100%

– dopo, non può superare il 50%

– normativa di riferimento UNI 10200.

Stabilisce, inoltre, le date entro le quali deve essere installata il sistema di regolazione e contabilizzazione, in funzio-

ne della potenzialità dell’impianto.

Riserviamo il diritto di modifiche senza preavviso

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