Esistono molte leggi nazionali e regionali già in vigore o in preparazione, che tendono a obbligare o facilitare l’applica-
zione di sistemi come il TERMOAUTONOMO, al fine di incentivare il risparmio energetico per questioni economiche
ed ecologiche.
La norma chiave in materia di contabilizzazione del calore e dei relativi criteri di ripartizione delle spese, è dettata dall’art. 1123
del Codice Civile, primi due commi. Questi due commi sono la base fondamentale per la divisione delle spese di riscaldamento
in due quote :
• QUOTA CONDOMINIALE (detta anche FISSA o di SERVIZIO) : è la quota delle spese di riscaldamento che non dipende dalla
volontà del singolo utente, ma dal servizio garantito sempre “PRONTO e CALDO” di cui gli utenti usufruiranno.
Questa quota delle spese di combustibile per il riscaldamento, deve essere calcolata e va divisa in millesimi.
• QUOTA INDIVIDUALE (detta anche VARIABILE o di CONSUMO) : è la quota delle spese di riscaldamento che dipende dalla
volontà del singolo utente, che può, a piacere, prelevare il calore che vuole dai sui radiatori.
Questa quota delle spese di combustibile per il riscaldamento, deve essere calcolata e va divisa in base ai consumi.
L’articolo 26 della legge 10/91 al comma 5 stabilisce (in deroga degli articoli 1120 e 1136 del Codice Civile) che l’assemblea
di condominio è valida quando sono presenti personalmente o per delega almeno 500 millesimi di propriet
à, e la decisione è
approvata a maggioranza semplice dei millesimi presenti.
E’ già stata approvata dal SENATO, il 26/01/2011, la riduzione da 500 a 334 millesimi dei presenti, per avere un’assemblea
valida. L’approvazione alla CAMERA è attesa a breve.
Art. 7 (Termoregolazione e contabilizzazione)
Obbliga l’installazione dei sistemi di regolazione e di contabilizzazione in tutti gli impianti di nuova installazione o di ristruttura-
zione profonda.
L’articolo 1.4.17 obbliga entro il 01/09/2012 l’installazione di termoregolazione e contabilizzazione, ove tecnicamente possibile,
anche per gli edifici esistenti, la cui costruzione è stata autorizzata prima del 18/07/1991.
All’articolo 17 (modifiche alla legge regionale 24/2006), alla modifica a) parte c) si estende l’obbligo dei sistemi di
termoregolazione e contabilizzazione per tutti gli impianti centralizzati entro l’inizio della stagione di riscaldamento
2012/2013, ove tecnicamente possibile.
Al paragrafo 10.2 pagina 20 della delibera la quota fissa:
– nelle prime due stagioni può arrivare al 100%
– dopo, non può superare il 50%
– normativa di riferimento UNI 10200.
Stabilisce, inoltre, le date entro le quali deve essere installata il sistema di regolazione e contabilizzazione, in funzio-
ne della potenzialità dell’impianto.
Riserviamo il diritto di modifiche senza preavviso
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