La sicurezza dell’acqua potabile inizia da una corretta
progettazione. Perché la doccia resti un piacere
senza pensieri e non diventi un pericolo per la salute,
è necessario prendere precauzioni. L’utilizzatore
dell’impianto di acqua potabile insieme al progettista
e al tecnico specializzato si occuperanno di applicare
le misure richieste. L’acqua potabile non è mai
completamente esente da germi. Tuttavia, possono
verificarsi concentrazioni pericolose per la salute
solo se gli agenti patogeni trovano condizioni di vita
favorevoli. La legionella si moltiplica soprattutto in
acque stagnanti a temperature comprese tra 20 e
50°C. Chiunque viene a contatto con il batterio della
Legionella tramite inalazione di particelle di aerosol
contaminate (per esempio, sotto la doccia o in
prossimità di rubinetti) puo’ infettarsi sviluppando una
grave forma di polmonite nota come “Legionellosi”.
Secondo i dati forniti dall’Istituto Superiore di Sanità,
l’incidenza della Legionellosi in Italia nel 2017 è
risultata pari a 33,2 casi per milione di abitanti, in lieve
incremento rispetto al 2016 (25,1/1.000.000), così
come il numero assoluto di casi.
Questa patologia è soggetta a un sistema speciale
di sorveglianza che raccoglie in un apposito Registro
Nazionale la lista di tutti i casi che sono segnalati.
Inoltre, la Legionella viene citata nel Decreto Legislativo
81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul
lavoro) come agente biologico del Gruppo 2, ovvero
come agente che può causare malattie in soggetti
umani e costituire un rischio per la salute dei lavoratori.
Ne consegue che è fatto obbligo per i Datori di
Lavoro di valutare il rischio effettivo di esposizione
alla Legionella e di attuare tutte le misure di sicurezza
appropriate per prevenire il problema e proteggere la
salute dei lavoratori. Con una corretta progettazione
e installazione dell’impianto, si può tranquillamente
ridurre questo rischio. Così facendo l’acqua potabile
stagnante viene regolarmente sostituita assicurando
un’igiene impeccabile.
NORME E LEGGI SULLA QUALITÀ DELL’ACQUA
POTABILE E SULLA PREVENZIONE DELLA
LEGIONELLOSI
La garanzia della qualità dell’acqua potabile negli
impianti domestici è oggetto di varie ordinanze, norme
e regolamenti. In Italia è in vigore il Decreto Legislativo
n. 31 del 2 febbraio 2001, e relativi aggiornamenti, a
recepimento della Direttiva Europea 98/83 CE. Inoltre,
sul tema specifico della contaminazione da Legionella
negli impianti, il testo di riferimento è costituito dalle
“Linee guida per la prevenzione e il controllo della
legionellosi”, che riuniscono, aggiornano e integrano
in un unico documento tutte le indicazioni inerenti la
gestione di questo problema. Se vengono rispettate
le prescrizioni contenute nelle leggi, nei regolamenti e
nelle norme tecniche vigenti, sarà possibile soddisfare
i requisiti principali per un’erogazione igienica di acqua
potabile. In tal caso anche i progettisti, gli installatori
idrosanitari e gli utilizzatori opereranno in tutta sicurezza
dal punto di vista legale.
PROGETTARE GLI IMPIANTI SECONDO NORMA
Per garantire il rispetto dei parametri di qualità richiesta dalla legislazione vigente, tutti gli impianti,
inclusi quelli sanitari, devono essere progettati, realizzati e manutenuti secondo la regola dell’arte.
Gli impianti sono eseguiti a regola d’arte quando sono realizzati in conformità alla vigente
normativa e alle norme dell’UNI, o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri
dell’Unione europea.
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PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO PER GLI IMPIANTI SANITARI:
• UNI EN 806 «Specifiche relative agli impianti all’interno di edifici per il convogliamento di acque
destinate al consumo umano»
• UNI 9182 «Impianti di alimentazione e distribuzione d’acqua fredda e calda - Progettazione,
installazione e collaudo»
• UNI CEN TR 16355 «Raccomandazioni per la prevenzione della crescita della legionella negli
impianti all’interno degli edifici che convogliano acqua per il consumo umano»
• UNI EN 1717 «Protezione dall’inquinamento dell’acqua potabile negli impianti idraulici e requisiti
generali dei dispositivi atti a prevenire l’inquinamento da riflusso»
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Come da D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 art. 5.3 e 6.1
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