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Schede tecniche / Technical sheets / Fiches techniques / Fichas técnicas: pag. 276-294
Al momento della redazione del presente documento, la legislazione italiana, nell’ambito della progettazione edilizia per
l’abbattimento delle barriere architettoniche prevede essenzialmente due decreti ufficiali:
- D.M. 14 giugno 1989, n° 236
“Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architetto-
niche.”
- D.P.R. 24 luglio 1996, n° 503
“Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edi
fici, spazi e servizi pubblici.”
Le prescrizioni dimensionali per la progettazione e realizzazione dei passaggi obbligati e degli spazi di manovra atti a
garantire l’accesso ai locali igienici da parte dei soggetti diversamente abili, in particolare a quelli su sedia a ruote, sono
riportate nel DM 236/89 ai punti 4.1.6, 8.0.2. e 8.1.6, ai quali fa riferimento anche il successivo DPR 503/96.
Le suddette norme sono valide a livello nazionale, ma esistono specifiche e integrazioni legislative a livello regionale
che devono essere valutate in fase di progettazione; consigliamo quindi di interpellare le A.S.L. di competenza per avere
eventuali delucidazioni.
Estratti da DM 236/89
Art. 1 - Campo di Applicazione
Le norme contenute nel presente decreto si applicano:
1) agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;
2) agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione;
3) alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche se preesistenti alla entrata in vigore del
presente decreto;
4) agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.
Art. 2 - Definizioni
Ai fini del presente decreto:
A) Per barriere architettoniche si intendono:
a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi
causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o compo-
nenti;
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle
fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
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G) Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di
raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e at-
trezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.
H) Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale,
di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione
gli spazi di soggiorno o pranzo dell’alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino
entra in rapporto con la funzione ivi svolta.
I) Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di ren-
derlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o
sensoriale.
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