1 Normativa contrattuale.
1.1. Le presenti “Condizioni Generali di Vendita” disciplinano tutti i rapporti contrattuali di fornitura di “Pragotecna SpA” con la propria clientela e sono disciplinate
secondo la legge italiana.
1.2. Le “Condizioni Generali di vendita” trovano applicazione anche se non espressamente richiamate e sottoscritte nei singoli ordini.
1.3. Eventuali deroghe a quanto previsto nelle “Condizioni Generali di Vendita” devono essere speci
ficatamente concordate per iscritto, pena il decadere della loro
validità.
2 Formazione ed oggetto dei contratti.
2.1. Le offerte fatte da agenti, rappresentanti ed ausiliari di commercio di “Pragotecna SpA” non sono impegnative
fino a quando non siano confermate, per
iscritto, da “Pragotecna SpA” stessa.
2.2. L’accettazione di un contratto da parte del compratore, o l’invio di un ordine a “Pragotecna SpA” – comunque effettuati – comportano la sua totale adesione
alle presenti “Condizioni Commerciali di Vendita”.
2.3. L’accettazione, senza espressa riserva scritta, da parte del compratore di prodotti non conformi, per tipo o quantità, inviati a condizioni diverse da quelle
contenute nella richiesta del compratore, implica accettazione, da parte di quest’ultimo, della fornitura e delle condizioni proposte dal venditore: l’eventuale
riserva del compratore deve essere inviata, per iscritto, entro 8 giorni dal ricevimento della merce, pena il decadere della riserva stessa.
2.4. Nel caso in cui “Pragotecna SpA” abbia emesso una conferma d’ordine, i termini del contratto si intenderanno quelli della conferma d’ordine stessa, salvo che
il compratore non ne eccepisca le differenze con comunicazione scritta da inviare a “Pragotecna SpA” entro 3 giorni dal suo ricevimento.
3 Caratteristiche dei prodotti.
3.1. Le informazioni ed i dati relativi alle caratteristiche e/o specifiche tecniche dei prodotti “Pragotecna SpA” contenute nel presente documento o listini
prezzi, cataloghi, prospetti, circolari, annunci pubblicitari, illustrazioni, o in altri documenti similari, così come le caratteristiche dei campioni, hanno carattere
di indicazioni approssimative e non sono vincolanti per “Pragotecna SpA”.
In particolare, qualsiasi indicazione dimensionale presente sulle suddette documentazioni
è da intendersi esclusivamente “nominale”, con dimensioni che
rientrano, quindi, nelle normali tolleranze di lavorazione, secondo quanto indicato dalle norme in vigore.
3.2. “Pragotecna SpA” si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione, modifiche opportune o necessarie ai propri prodotti e/o ai
prezzi degli stessi, senza preavviso alcuno e senza che il compratore possa sollevare contestazioni e/o pretendere indennizzi: tali modifiche avranno
efficacia solo per i contratti perfezionati successivamente alle modifiche stesse.
4 Garanzia.
4.1. La garanzia per vizi è limitata ai soli difetti, apparenti od occulti, del materiale, e comunque specificatamente riconducibili a “Pragotecna SpA”.
4.2. La garanzia sui prodotti “Pragotecna SpA” ha una durata di 12 mesi, con decorrenza dalla data della loro consegna, e sottintende l’impegno del compratore a
controllare la merce all’atto del ricevimento ed a reclamarne, per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R., eventuali vizi o difformit
à entro 8 giorni dalla
consegna.
La garanzia non si applica qualora il compratore non provi di aver controllato la merce all’atto della consegna e di averla custodita con cura.
4.3. Non si accettano – e non si prendono in considerazione – dichiarazioni di “non conformità” relative all’estetica del prodotto fornito quando questo è già stato
messo in opera: l’avvenuta posa in opera esclude la possibilità di contestazioni ed – automaticamente – implica l’accettazione della merce ricevuta.
4.4. Eventuali completamenti di fornitura, anche se prodotti su campione di riferimento, possono presentare differenze di tonalit
à e/o differenze estetiche:
queste differenze non costituiscono difetto e non possono essere motivo di contestazione o resa dei prodotti stessi.
5 Consegna.
5.1. I termini di consegna indicati nella conferma d’ordine s’intendono puramente indicativi e non vincolanti: eventuali ritardi non danno diritto a risarcimenti e/o
indennizzi di alcun tipo.
5.2. La merce, dal momento della consegna di questa al vettore, viaggia a rischio e pericolo del compratore, anche se spedita in porto franco e qualunque sia
il mezzo di trasporto e la forma con cui viene effettuato: eventuali reclami per rotture, deterioramenti, manomissioni, mancanze di qualsiasi tipo e natura,
dovranno essere denunciati al vettore stesso secondo i termini di legge previsti, e comunicati – per conoscenza – a “Pragotecna SpA”.
5.3. La merce dovrà essere ritirata dal compratore alla data concordata: in caso di ritardata presa in consegna le spese di giacenza, magazzinaggio ed altre
conseguenti saranno ad esclusivo carico del compratore.
6 Pagamento.
6.1. Eventuali non conformità o reclami non danno il diritto al compratore di sospendere, modificare o ritardare i pagamenti della merce oggetto di
contestazione, né quelli di altre forniture.
6.2. Il mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata dell’importo dovuto, autorizza “Pragotecna SpA” ad esigere l’integrale pagamento della fornitura con
addebito degli interessi di mora calcolati secondo il tasso indicato in art. 5 del D.lg. 9 ottobre 2002 n° 231, comprensivo della maggiorazione prevista,
incrementata di otto punti percentuali.
6.3. Ogni vendita s’intende effettuata “con riserva di proprietà” ai sensi e per gli effetti degli articoli 1523 e seguenti del Codice civile e dell’art. 4 della direttiva
2000/35/CE: pertanto la merce rimane di proprietà di “Pragotecna SpA” fino all’integrale pagamento di ogni importo relativo.
7 Resi.
7.1. Eventuali resi di merci potranno essere effettuate entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di consegna, e comunque solo a seguito di esplicita
autorizzazione scritta di “Pragotecna SpA”.
7.2. Il Documento di Trasporto (bolla) del reso dovrà contenere tutti i riferimenti della fattura di vendita e del Documento di Trasporto di “Pragotecna SpA”,
relativi alla merce oggetto del reso.
7.3. In nessun caso potranno essere resi prodotti montati su rete o su pellicola, quelli realizzati su specifica richiesta del compratore o comunque tutti i prodotti
non presenti sul Listino Prezzi in vigore.
8 Forza maggiore ed eccessiva onerosità.
8.1. L’esecuzione del contratto può essere sospesa da ciascuna delle parti contraenti quando l’esecuzione stessa sia divenuta, anche temporaneamente,
impossibile e/o estremamente onerosa a causa di un impedimento imprevisto indipendente dalla volont
à della parte.
8.2. La parte che intende sospendere l’esecuzione del contratto, deve comunicare immediatamente all’altra, per mezzo di lettera raccomandata R.R., la data
d’inizio della sospensione e – qualora sia possibile – la data presunta di ripresa dell’esecuzione, nonché, con successiva comunicazione, la data di ripresa
effettiva.
9 Interpretazione, modifiche e/o integrazione, sospensione, annullamento degli ordini.
9.1. Ogni modifica e/o integrazione del contratto o delle presenti “Condizioni Generali di Vendita”, dovrà essere fatta per iscritto a pena di nullit
à.
La deroga ad una o più disposizioni delle presenti “Condizioni Generali di Vendita”, non deve interpretarsi estensivamente o per analogia e non implica la
volontà di disapplicare le condizioni generali nel loro insieme.
9.2. In presenza del mancato rispetto, anche solo in parte, di una delle condizioni di vendita stabilite per la stesura del contratto è facoltà di “Pragotecna SpA” di
sospendere o annullare le forniture in essere.
9.3. In caso di constatata difficoltà nei pagamenti, in caso di diminuzione o di mancanza di garanzie di solvibilità del compratore, è facoltà di “Pragotecna SpA”
di subordinare l’evasione degli ordini alla prestazione di adeguate garanzie di pagamento, anche sottoforma di fidejussione.
10 Clausola compromissoria – Foro competente.
10.1. Per tutte le controversie derivanti dall’interpretazione, dall’esecuzione e dalla risoluzione delle presenti “Condizioni Generali di Vendita” e di ogni singolo
contratto, viene riconosciuta – in conformità al regolamento di mediazione/arbitrato di Curia Mercatorum - la competenza esclusiva del Foro di Trieste.
10.2. “Pragotecna SpA”, qualora lo ritenga utile e necessario, si riserva il diritto di agire anche presso il Foro del compratore.