l’arte dell’acqua

Normative sui prodotti chimici

Reach Regolamento CE 1907/2006

Il REACH è un sistema integrato di registrazione, valutazione e autorizzazione a livello

europeo delle sostanze chimiche volto ad assicurare una migliore protezione della salute

umana e dell’ambiente.

Il regolamento Reach prevede una serie di adempimenti, registrazioni, dossier a carico di

fabbricanti ed importatori in funzione della pericolosità della sostanza da autorizzare e della

quantità prodotta o importata annualmente.

Gli adempimenti necessari per essere conformi alla normativa Reach sono cadenzati negli

anni ed è quindi necessario prestare attenzione agli adempimenti che si susseguono negli

anni.

Regolamento Biocidi UE 528/2012

Il regolamento biocidi norma l’immissione sul mercato europeo dei prodotti biocidi utilizzati

per l’uomo per gli animali o per la preservazione di ambienti e materiali da batteri, parassiti,

agenti biologici infettanti.

Il regolamento biocidi prevede numerosi adempimenti a carico di fabbricanti ed importatori

di prodotti biocidi secondo un calendario ed un percorso ancora in itinere.

La prima scadenza importante per gli operatori del settore si è avuta il primo settembre 2015

con l’entrata in vigore dell’art.95; da tale data in poi non è più possibile commercializzare in

Europa principi attivi biocidi per i quali il fabbricante o l’importatore non abbia presentato

richiesta di approvazione all’ECHA per l’uso specifico (piscina e aree dedicate).

I prodotti biocidi Siria rispettano il regolamento biocidi ed in particolare l’art.95: tutti i

principi attivi biocidi presenti nei prodotti Siria.

provengono da fornitori presenti nell’elenco previsto dall’art.95 per biocidi di tipo 2.

Regolamento CLP CE 1272/2008 (mo-

difiche al 1907/2006)

Il regolamento CLP norma la classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze

pericolose, modificandone i criteri rispetto alla precedente normativa.

Tali modifiche, scaglionate nel tempo, termineranno il 31 maggio del 2017 limite ultimo

per la commercializzazione di miscele classificate ed etichettate secondo la precedente

normativa. Chi ha ancora prodotti con i vecchi pittogrammi arancioni deve affrettarsi a

vederli prima della fine del periodo di transizione!

I prodotti Fluidra sono classificati ed etichettati secondo la normativa CLP già da anni.

Decreto Legislativo 65/2003

Il D.Lgs. 65/2003 stabilisce l’obbligo per chi immette sul mercato un prodotto chimico

pericoloso di darne comunicazione all’Istituto Superiore della Sanit

à, riportandone dati

completi di formulazione.

Quest’obbligo nasce dalla necessità dei centri antiveleno di poter intervenire correttamente

in caso di incidenti o ingestioni di prodotti chimici pericolosi.

E’ tenuto alla notifica all’ISS ogni produttore o distributore che compare in etichetta, anche

se indicato come distributore con scritta sovrapposta all’etichetta originale;

Il trasporto

Il trasporto su strada delle merci pericolose è regolato da un apposito accordo

internazionale, allargato anche a paesi extraeuropei, che viene recepito dagli

stati membri assumendo un valore di legge, indicato come :

ADR = ACCORDO RELATIVO AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

Accord Europeen Relatif Au Trasport International Des Merchandises Dan-

gereuses Par Route

Per le merci indicate nell’ADR si devono rispettare dei criteri di imballaggio,

etichettatura, spedizione più o meno rigidi, ma chiaramente codificati, pena

sanzioni di carattere amministrativo di carattere pecuniario e accessorio (ritiro

patente e confisca del mezzo, come da articolo 168 del codice della strada).

La sanzione è variabile in funzione dell’infrazione commessa:

ad esempio, per un trasporto effettuato da trasportatore non autorizzato,

la sanzione può arrivare fino a 7.546 €, sia per il trasportatore, sia per il

committente (venditore).

I criteri da rispettare variano in funzione del prodotto, del confezionamento e

della quantità totale di prodotto trasportato.

Nella maggior parte dei casi è richiesta la piena applicazione della norma

(trasportatore con patentino ADR, dotazione di sicurezza, segnali sul mezzo

ecc.), mentre in alcuni, limitati casi il codice ADR permette di trasportare il

prodotto con minime precauzioni (in parziale esenzione). Alcuni prodotti,

infine, non sono compresi tra le merci pericolose ed il loro trasporto non è

regolato dalla normativa ADR.

L’individuazione del trasportatore e delle modalità di trasporto delle merci

pericolose (tra cui rientra gran parte dei prodotti chimici per il trattamento

dell’acqua di piscina) sono pertanto notevolmente limitate e nella maggior

parte dei casi non permettono l’utilizzo di corrieri espresso, non attrezzati per

questo tipo di spedizioni, con tempistiche che risentono della particolarità

della spedizione stessa.

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